Un aspirante commissario di Acireale non aveva potuto presentare domanda di partecipazione al concorso per 140 commissari di polizia perché aveva già compiuto 36 anni e aveva dunque superato il limite d’età previsto da bando, fissato a 30 anni non compiuti. Per il terzo anno di fila, i giudici del Tar Lazio confermano l’orientamento positivo, ammettendo i ricorrenti dello studio legale Leone-Fell & C alla partecipazione del concorso.
“In questo caso – spiegano Francesco Leone, Simona Fell e Raimonda Riolo, legali dello studio Leone-Fell – il limite d’età è un requisito illegittimo, in quanto le funzioni del Commissario di Polizia non hanno carattere operativo bensì direttivo ed amministrativo. Mentre per l’accesso alle forze armate vi è stato un ulteriore abbassamento del limite d’età, le nostre azioni confermano che tali limiti sono irragionevoli e possono essere superati. Siamo lieti che i giudici abbiano compreso e accolto le nostre richieste”.
Nel decreto, i giudici riprendono la sentenza della Corte di Giustizia Europea VII°, arrivata al termine di una delle battaglie più dure combattute in prima linea proprio dallo studio legale Leone-Fell e che conferma che “L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, e l art.6 paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.