L’operatore di Poste aveva cambiato manualmente l’intestazione del buono: grazie a Confconsumatori, Poste rimborsa capitale e interessi…
Un consumatore aveva acquistato nel 2001 un buono postale a cui un operatore di Poste Italiane aveva poi cambiato manualmente la serie di riferimento, negando il rimborso. Confconsumatori ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), in seguito Poste Italiane ha riconosciuto il diritto del consumatore al rimborso del capitale e degli interessi del buono.
Il buono fruttifero postale con serie “AF” era stato acquistato dal risparmiatore il 5/2/2001 e prevedeva il raddoppio del capitale dopo 9 anni e 6 mesi e la triplicazione dopo 14 anni. Al momento dell’incasso del buono, però, Poste Italiane aveva rifiutato il rimborso.
Il consumatore, chieste spiegazioni allo sportello di Poste Italiane, gli era stato comunicato che il buono postale, anche se riportava l’indicazione della serie “AF”, apparteneva invece alla serie “AA2”. «L’operatore di Poste aveva perciò provveduto manualmente alla correzione del contrassegno negando poi, in virtù del nuovo codice, il rimborso del buono, in quanto trascorso il termine prescrizionale di dieci anni per buoni della serie AA2», ha specificato Fulvio Capria, responsabile provinciale Confconsumatori Messina.
Il risparmiatore si è, quindi, rivolto a Confconsumatori per presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, che ha dato ragione al consumatore, rilevando l’illegittimità della correzione manuale della serie del buono postale effettuata allo sportello. L’ABF ha quindi riconosciuto il diritto del consumatore a essere rimborsato del capitale e degli interessi maturati secondo la serie originaria riportata sul certificato e quindi non ancora prescritta.
In sede di risoluzione stragiudiziale, Poste Italiane, ha riconosciuto come legittime le pretese del consumatore, e ha dichiarato quindi la propria disponibilità al rimborso del capitale e degli interessi.
«Si tratta di una importante vittoria – conclude Capria –. In quanto viene espressamente riconosciuta da Poste Italiane l’illegittimità dell’operato dell’Azienda nella correzione manuale di un buono postale e la validità delle condizioni contrattuali riportate sul certificato».