Qualche giorno fa ci siamo occupati della consegna di raccomandate, pacchi e atti giudiziari in tempi di Coronavirus.
In sintesi, Poste italiane ha comunicato tramite il proprio sito che dal 6 marzo 2020 i postini non fanno più firmare gli avvisi di ricevimento per raccomandate, pacchi e assicurate ma citofonano al destinatario, gli dicono che stanno per lasciare un plico in cassetta e firmano loro l’avviso di ricevimento. L’avviso pubblicato sul sito di Poste italiane non specificava un diverso trattamento per gli atti giudiziari, tanto che nel comunicato sottolineavamo l’illegittimità delle eventuali notifiche “consegnate” dal postino senza identificazione del destinatario.
Ricontrollando il sito di Poste italiane oggi, l’avviso è stato modificato e prevede una specifica disciplina della notifica di atti giudiziari (cartelle esattoriali, multe, citazioni in giudizio ecc.):
“Per le notifiche a mezzo posta, tenuto conto della impossibilità di effettuare il recapito a mano, a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, gli invii saranno direttamente depositati presso gli Uffici Postali e si darà corso agli adempimenti prescritti dall’art. 8 della legge 890/1982, con rilascio di “avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, (c.d. CAD). Tale operatività, adottata in emergenza sanitaria, sarà annotata altresì sull’avviso di ricevimento (Mod. 23L)”.
Tradotto in italiano il postino “finge” che in casa non ci sia nessuno, applica cioè le norme che disciplinano la consegna dell’atto giudiziario in assenza del destinatario: lascia un avviso di giacenza, riporta il plico presso l’ufficio postale e il giorno dopo avvisa il destinatario con raccomandata AR (anche questa a sua volta da consegnare “in remoto” al malcapitato destinatario) che il plico può essere ritirato presso l’ufficio postale. Trascorsi dieci giorni dall’invio di questa seconda raccomandata senza che il plico sia stato ritirato, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza e la cartolina di ritorno dell’atto giudiziario viene restituita al mittente con l’indicazione della compiuta giacenza.
Tutto bene? No, perchè il destinatario non era assente e – tocca ripetere – Poste italiane non può modificare le leggi dello Stato, nemmeno in emergenza Coronavirus.
Secondo la società – stando al comunicato pubblicato sul sito – le “legislazione creativa” di Poste sarebbe finalizzata a “contribuire alle misure di contenimento del virus COVID-19” “a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti”.
Il fine è nobile, per carità, ma la misura scelta inefficace e illegittima. Inefficace perchè così si “tutela” il portalettere e non si tutela nè l’utente (che dovrà recarsi all’ufficio postale), nè i dipendenti di Poste che lavorano negli uffici (che dovranno consegnare all’utente il plico), nè la collettività (perchè ci ritroveremo tutti quanti all’ufficio postale a ritirare le notifiche).
Illegittima perchè esiste una legge dello Stato (l. 890/1982) che disciplina le notifiche e che non consente a Poste di considerare assente chi invece è in casa. Di qui l’inevitabile contenzioso giudiziario che ne seguirà in termini di invalidità delle notifiche (quindi delle multe, delle cartelle esattoriali e, per i giudizi fra privati, con l’allungamento dei tempi per la necessità, come minimo, di rinnovare la notifica).
Le soluzioni sono due:
– chiedere al legislatore di valutare una disciplina transitoria;
– far consegnare i plichi nel rispetto della salute sia del postino che del destinatario, semplicemente mantenendo la distanza di sicurezza.
Chiediamo a Poste italiane di intervenire quanto prima per porre fine alle irregolarità segnalate, nell’interesse di postini e cittadini.
Emmanuela Bertucci, legale, consulente Aduc