CORTE DI CASSAZIONE: L’ESENZIONE IRPEF SI APPLICA A QUALSIASI TRATTAMENTO PENSIONISTICO CORRISPOSTO ALLE VITTIME DEL DOVERE

L’Associazione Vittime del Dovere è lieta di informare che oggi la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha finalmente riconosciuto che l’esenzione Irpef, prevista dall’art. 1, comma 211, della Legge n. 232/2016, si applica a qualsiasi trattamento pensionistico corrisposto a soggetto rientrante nella categoria delle Vittime del Dovere.

L’Avv. Andrea Bava, Socio Onorario e Consulente della nostra Associazione, ha trattato in Corte di Cassazione la ormai nota e spinosa questione, giungendo a ottenere giustizia per tutte le Vittime del Dovere.

In virtù dell’art. 1 comma 211, Legge n. 232/16 (entrata in vigore  il 01.01.2017) era stata introdotta la norma che prevede “ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, (…) si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi.”

Purtroppo l’INPS, sostituto d’imposta per i trattamenti previdenziali, ha stabilito con successivi messaggi  che l’esenzione sarebbe stata applicata esclusivamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato e traenti origine dall’evento lesivo: dunque, le sole pensioni privilegiate.

Sono pertanto seguiti numerosi rigetti da parte dell’INPS a tutti coloro che, invalidi o superstiti, non fossero titolari di pensione privilegiata diretta, indiretta o di reversibilità collegata all’evento.

L’Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto l’interpretazione restrittiva dell’Istituto Previdenziale, ponendo quindi le Vittime di fronte alla necessità, ormai ricorrente, di impugnare tali provvedimenti penalizzanti.

I primi segnali positivi sono giunti a macchia di leopardo dalle Commissioni Tributarie Regionali, ma la questione vede finalmente la sua definizione, con esito favorevole per tutte le Vittime, inclusi gli equiparati e i superstiti delle Vittime.

L’Avv. Andrea Bava così dichiara “La Cassazione ha chiarito in via definitiva l’erronea applicazione della normativa operata dall’INPS e dall’ADE e di cui ho evidenziato la illegittimità già dalla prima nota pubblicata.

La Suprema Corte ha sancito che il beneficio ha natura soggettiva e l’esenzione si applica a tutte le pensioni di pertinenza delle Vittime del Dovere e loro familiari superstiti: in particolare, per le Vittime del Dovere ferite si prescinde dal grado di invalidità riconosciuto (anche 1%); si applica altresì alle pensioni personali dei superstiti delle Vittime del Dovere e dunque anche ai trattamenti che sono frutto del loro lavoro.

In conclusione è stata posta la parola fine a un’ingiustizia che stava colpendo migliaia di persone.”

Il Presidente Emanuela Piantadosi e tutto il Consiglio Direttivo si complimentano con l’Avv. Andrea Bava per l’ottimo risultato ottenuto in via giudiziale per le tutele purtroppo mai  riconosciute, nonostante anni di battaglie, in via amministrativa o politico – legislativa.

Ringraziamo come sempre  l’Avvocato Andrea  Bava che con perizia e professionalità, oltre che una non comune sensibilità, sostiene le Vittime nel percorso, spesso complesso e tortuoso, che conduce al riconoscimento dei diritti loro spettanti e sempre troppo spesso calpestati da interpretazioni restrittive.