Diffusione di frasi asseritamente denigratorie su Internet: il risarcimento del danno che ne deriva nel territorio di uno Stato membro può essere chiesto dinanzi ai giudici di tale Stato membro. Tale competenza è subordinata soltanto alla condizione che il contenuto lesivo sia accessibile oppure lo sia stato in tale territorio…
La Gtflix Tv (in prosieguo: la «ricorrente») è una società con sede nella Repubblica ceca che produce e distribuisce contenuti audiovisivi per adulti. DR, domiciliato in Ungheria, è un altro professionista di tale settore.
La ricorrente, che addebita a DR di diffondere frasi denigratorie nei suoi confronti in vari siti Internet, lo ha citato dinanzi ai giudici francesi, chiedendo, da un lato, la rimozione di tali frasi e la rettifica dei dati pubblicati e, dall’altro, il risarcimento del danno subito a causa di dette affermazioni. Sia in primo grado che in appello, detti giudici hanno dichiarato la propria incompetenza a conoscere di tali domande.
Dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), la ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza pronunciata dalla cour d’appel (Corte d’appello, Francia), la quale avrebbe violato la norma sulla competenza speciale prevista dall’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 [1] a favore dei giudici «del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» dichiarando che non è sufficiente, per fondare la competenza del giudice adito, che le affermazioni giudicate denigratorie che sono state pubblicate su Internet siano accessibili nell’ambito territoriale di tale giudice, ma che occorre altresì che esse possano ivi arrecare un pregiudizio.
Il giudice del rinvio, ritenendo in particolare che il centro degli interessi della ricorrente fosse stabilito nella Repubblica ceca e constatando che DR è domiciliato in Ungheria, ha affermato che i giudici francesi erano incompetenti a conoscere della domanda diretta alla rimozione delle frasi asseritamente denigratorie e alla rettifica dei dati pubblicati. Esso ha tuttavia deciso di chiedere alla Corte se i giudici francesi siano competenti a conoscere della domanda risarcitoria in relazione al danno che sarebbe stato causato alla ricorrente nel territorio cui appartengono tali giudici, e ciò quand’anche questi ultimi non siano competenti a conoscere della domanda di rettifica e di rimozione.
Nella sua sentenza, la Corte, riunita in Grande Sezione, fornisce precisazioni sulla determinazione dei giudici competenti a conoscere dell’azione di risarcimento in base alla concretizzazione del danno su Internet.
Giudizio della Corte
La Corte dichiara che una persona che, ritenendo lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie nei suoi confronti su Internet, agisca contemporaneamente ai fini, da un lato, della rettifica dei dati e della rimozione dei contenuti messi in rete che la riguardano e, dall’altro, del risarcimento del danno che sarebbe derivato da tale messa in rete può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio tali frasi sono o erano accessibili, il risarcimento del danno che le sarebbe stato causato nello Stato membro del giudice adito, sebbene tali giudici non siano competenti a conoscere della domanda di rettifica e di rimozione.
Al fine di pervenire a tale conclusione, la Corte ricorda che, ai sensi della sua giurisprudenza, la norma sulla competenza speciale prevista dall’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 a favore dei giudici «del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretizzato, dato che ciascuno di tali luoghi può, a seconda delle circostanze, fornire un’indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo.
Quanto alle allegazioni di lesione dei diritti della personalità a mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la Corte ricorda che la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici del luogo ove è stabilito il soggetto che ha emesso tali contenuti, in quanto luogo dell’evento generatore, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il suo centro di interessi, in quanto luogo in cui il danno si è concretizzato. Anziché un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire la sua azione dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio un contenuto messo in rete sia accessibile oppure lo sia stato. Questi ultimi sono tuttavia competenti a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro del giudice adito.
Di conseguenza, conformemente all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, come interpretato dalla giurisprudenza anteriore, una persona che si ritiene lesa dalla messa in rete di dati su un sito Internet potrà adire, ai fini della rettifica di tali dati e della rimozione dei contenuti messi in rete, i giudici competenti a conoscere della totalità di una domanda di risarcimento del danno, vale a dire o il giudice del luogo ove è stabilito il soggetto che ha emesso tali contenuti, in quanto luogo dell’evento generatore, o quello nella cui circoscrizione è situato il centro degli interessi di tale persona, in quanto luogo in cui il danno si è concretizzato.
Al riguardo, la Corte precisa che una domanda di rettifica dei dati e di rimozione dei contenuti messi in rete non può essere proposta dinanzi a un giudice diverso da quello competente a conoscere della totalità di una domanda di risarcimento del danno, per la ragione che una siffatta domanda di rettifica e di rimozione è una e indivisibile.
Per contro, una domanda relativa al risarcimento del danno può avere ad oggetto o un risarcimento integrale o un risarcimento parziale. Pertanto, non sarebbe giustificato escludere, per questo stesso motivo, la facoltà per l’attore di presentare la sua domanda di risarcimento parziale dinanzi a qualsiasi altro giudice nel cui ambito territoriale egli ritiene di aver subito un danno.
Inoltre, la buona amministrazione della giustizia non impone neanch’essa di escludere una siffatta facoltà, dal momento che un giudice competente unicamente a conoscere del danno subito nello Stato membro cui appartiene risulta essere assolutamente in grado di valutare, nell’ambito di un procedimento condotto in tale Stato membro e alla luce delle prove ivi raccolte, il verificarsi e la portata del danno lamentato.
Infine, l’attribuzione, ai giudici interessati, della competenza a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro cui appartengono è subordinata soltanto alla condizione che il contenuto lesivo sia accessibile o lo sia stato in tale territorio, dato che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 non pone altre condizioni al riguardo. L’aggiunta di condizioni supplementari potrebbe in pratica condurre ad escludere la facoltà, per la persona interessata, di presentare una domanda di risarcimento parziale dinanzi ai giudici nel cui ambito territoriale detta persona ritiene di aver subito un danno.
[1]Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Più precisamente, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, di tale regolamento «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (…) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (…)».