Corte Ue: I trasferimenti di un giudice senza il suo consenso a un altro organo giurisdizionale possono pregiudicare i principi di inamovibilità e di indipendenza

L’ordinanza con la quale un organo che si pronuncia in ultimo grado e come giudice unico ha respinto il ricorso di un giudice trasferito contro la sua volontà dev’essere considerata inesistente qualora la nomina di tale giudice unico sia avvenuta in palese violazione delle norme fondamentali riguardanti l’istituzione e il funzionamento del sistema giudiziario di cui trattasi…

Nell’agosto del 2018 il giudice W. Ż. è stato trasferito dalla sezione del Sąd Okręgowy w K. (Tribunale regionale di K., Polonia), alla quale apparteneva fino ad allora, ad un’altra sezione di tale organo giurisdizionale. W. Ż. ha proposto contro tale decisione un ricorso dinanzi alla Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne, ci après la «KRS») che, con delibera del 21 settembre 2018, ha pronunciato il non luogo a statuire. Successivamente, W. Ż. ha proposto contro tale delibera un ricorso dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia).

Parallelamente a tale ricorso, W. Ż. ha presentato anche un’istanza di ricusazione di tutti i giudici del Sąd Najwyższy appartenenti alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche (in prosieguo: la «Sezione di controllo») di tale organo giurisdizionale, chiamata in linea di principio a statuire su detto ricorso. Egli ha sostenuto che, a causa delle modalità della loro nomina, i membri di tale sezione non offrivano le garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste.

A tale proposito W. Ż. ha sostenuto, in particolare, che la proposta di nomina alle funzioni di giudice del Sąd Najwyższy di tutte le persone appartenenti alla Sezione di controllo e interessate dall’istanza di ricusazione è stata presentata con la delibera n. 331/2018 della KRS, del 28 agosto 2018. Tale delibera è stata oggetto, nella sua interezza, di un ricorso dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), presentato da altri partecipanti alla procedura di nomina che non erano stati proposti dalla KRS al presidente della Repubblica di Polonia per la nomina alle funzioni di giudice del Sąd Najwyższy. Nonostante tale ricorso e la sospensione dell’esecuzione di tale delibera disposta dalla Corte suprema amministrativa, il presidente della Repubblica ha nominato ai posti di giudice di tale Sezione di controllo alcuni dei candidati presentati in detta delibera.

Nonostante i procedimenti pendenti, il 20 febbraio 2019 il presidente della Repubblica di Polonia ha poi nominato A. S. alle funzioni di giudice del Sąd Najwyższy presso la Sezione di controllo sulla base di tale medesima delibera n. 331/2018 della KRS. L’8 marzo 2019, poco prima dell’inizio dell’udienza della sezione civile del Sąd Najwyższy chiamata a pronunciarsi sull’istanza di ricusazione summenzionata, A. S., statuendo come giudice unico della Sezione di controllo, senza disporre del fascicolo e senza ascoltare W. Ż., ha emesso un’ordinanza con la quale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso di W. Ż.

In tale contesto la sezione civile del Sąd Najwyższy ha adito la Corte in via pregiudiziale.

Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte ricorda anzitutto che il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione costituisce un principio generale del diritto dell’Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [1] e che è attualmente affermato nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») [2]. La Corte sottolinea poi che un organo giurisdizionale ordinario polacco quale il Sąd Okręgowy (Tribunale regionale), al quale W. Ż. è assegnato in quanto giudice, può essere chiamato a statuire su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e che esso rientra, quindi, in quanto «organo giurisdizionale», nel senso definito da tale diritto, nel sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi del TUE [3]. Per garantire che un siffatto organo giurisdizionale sia in grado di assicurare la tutela giurisdizionale effettiva così richiesta, la preservazione della sua indipendenza è fondamentale.

Secondo la Corte, i trasferimenti di un giudice senza il suo consenso a un altro organo giurisdizionale sono potenzialmente atti a pregiudicare i principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici. Infatti, tali trasferimenti possono costituire un mezzo per esercitare un controllo sul contenuto delle decisioni giudiziarie, dal momento che essi possono non soltanto incidere sulla portata delle attribuzioni dei magistrati interessati e sulla trattazione dei fascicoli loro affidati, ma anche avere conseguenze notevoli sulla loro vita e sulla loro carriera e, quindi, comportare effetti analoghi a quelli di una sanzione disciplinare. In tale contesto la Corte precisa che il requisito dell’indipendenza dei giudici impone che il regime applicabile ai loro trasferimenti senza il loro consenso presenti, al pari delle norme in materia disciplinare, segnatamente le garanzie necessarie ad evitare qualsiasi rischio che tale indipendenza sia messa a repentaglio da interventi esterni diretti o indiretti. In tal senso è necessario che, anche qualora tali misure di trasferimento in assenza di consenso siano, come nel contesto del procedimento principale, adottate dal presidente dell’organo giurisdizionale cui appartiene il giudice da esse interessato al di fuori dell’ambito del regime disciplinare applicabile ai giudici, dette misure possano essere decise solo per motivi legittimi attinenti, in particolare, a una ripartizione delle risorse disponibili che consenta di assicurare una buona amministrazione della giustizia, e che tali decisioni possano essere impugnate in sede giurisdizionale, seguendo una procedura che garantisca pienamente i diritti sanciti dalla Carta, in particolare i diritti della difesa.

La Corte si pronuncia infine sulla questione se, tenuto conto delle circostanze in cui è avvenuta la nomina di A.S., quest’ultimo possa essere considerato un «giudice indipendente e imparziale precostituito per legge ai sensi del diritto dell’Unione». Essa rileva in proposito che, considerate congiuntamente, tali circostanze [4] sono, fatte salve le valutazioni finali spettanti al giudice del rinvio, tali da poter condurre, da un lato, alla conclusione che la nomina del giudice di cui trattasi è avvenuta in palese violazione delle norme fondamentali della procedura di nomina dei giudici del Sąd Najwyższy facenti parte integrante dell’istituzione e del funzionamento del sistema giudiziario polacco. Dall’altro lato, e con questa stessa riserva, l’insieme di dette circostanze può anche indurre il giudice nazionale a concludere che le condizioni in cui è avvenuta la nomina del giudice di cui trattasi hanno messo a repentaglio l’integrità del risultato al quale ha condotto il processo di nomina di quest’ultimo contribuendo a generare, nei singoli, dubbi legittimi quanto all’impermeabilità di tale giudice rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti, nonché una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di quest’ultimo atta a ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.

Se il giudice del rinvio dovesse giungere a tali conclusioni, occorrerà allora considerare che le condizioni in cui è avvenuta la nomina del giudice di cui trattasi erano, nel caso di specie, tali da escludere che egli, in composizione monocratica, potesse costituire un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, e quindi tali da impedirgli di pronunciarsi, in tale composizione, su una misura di trasferimento, senza il suo consenso, di un giudice che, come W. Ż, può essere chiamato a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione. In tal caso, conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione, l’ordinanza di irricevibilità dovrebbe essere considerata inesistente, senza che alcuna disposizione di diritto nazionale possa opporvisi.

La Corte ne conclude che un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi su un’istanza di ricusazione che si innesta su un ricorso con il quale un giudice che esercita le sue funzioni presso un organo giurisdizionale che può interpretare e applicare il diritto dell’Unione impugna una decisione che lo ha trasferito senza il suo consenso, deve, qualora tale conseguenza sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell’Unione, considerare inesistente un’ordinanza con la quale un organo che si pronuncia in ultimo grado e come giudice unico ha respinto detto ricorso, qualora da tutte le condizioni e circostanze in cui si è svolto il processo di nomina di tale giudice unico risulti che tale nomina è avvenuta in palese violazione di norme fondamentali facenti parte integrante dell’istituzione e del funzionamento del sistema giudiziario interessato e che l’integrità del risultato al quale detto processo ha condotto è messa a repentaglio, suscitando dubbi legittimi nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice di cui trattasi, cosicché detta ordinanza non può considerarsi emessa da un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge.

[1] Articoli 6 e 13.

[2] Articolo 47.

[3] Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma.

[4] Ossia il fatto che 1) la nomina del giudice di cui trattasi presso la Sezione di controllo era avvenuta in violazione della decisione definitiva del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) che aveva disposto la sospensione dell’esecuzione della delibera della KRS n. 331/2018, 2) tale nomina era avvenuta senza attendere la sentenza della Corte nella causa A. B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18 (v. anche comunicato stampa n. 31/21), il che ha compromesso l’efficacia del sistema del rinvio pregiudiziale istituito dall’articolo 267 TFUE ; 3) l’indipendenza della KRS che aveva proposto l’interessato alla nomina suscita dubbi legittimi, 4) la nomina e l’ordinanza di irricevibilità di cui trattasi sono intervenute nonostante il Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Corte suprema (sezione civile)] fosse stato chiamato a pronunciarsi su un’istanza di ricusazione diretta contro tutti i giudici inizialmente nominati presso la Sezione di controllo.