La Commissione, nell’ambito di una procedura d’infrazione contro l’Italia (vedasi comunicato stampa della Commissione del 25 luglio 2019), ha chiesto alla Corte di dichiarare che tale Paese è venuto meno agli obblighi a esso incombenti in virtù del diritto dell’Unione per non avere né adottato né comunicato alla Commissione le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva 2013/59 Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Nella sua odierna sentenza, la Corte accoglie il ricorso della Commissione, dichiarando l’inadempimento (infrazione) dell’Italia.
La Corte rileva che è pacifico in causa che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato della Commissione (cioè il termine di due mesi dal ricevimento dello stesso parere inviato con lettera del 25 gennaio 2019), l’Italia non aveva né adottato le misure necessarie per garantire il recepimento della direttiva 2013/59 nel proprio ordinamento giuridico interno né comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno vigenti relative alle questioni disciplinate da tale direttiva.
La Corte sottolinea che non costituiscono valide giustificazioni quelle fatte valere dall’Italia circa le difficoltà incontrate nel recepire la direttiva (i lavori di recepimento erano stati interrotti a seguito dello scioglimento delle camere del Parlamento, il che aveva comportato lo svolgimento di elezioni anticipate).