Corte Ue: Italia inadempiente: non ha riscosso nel termine di 5 anni debito doganale di un contrabbandiere di sigarette

Nell’ambito di un’operazione antifrode condotta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo volta alla lotta al traffico illegale di tabacchi lavorati esteri e sulla base di degli esiti di alcune ispezioni svolte dalle autorità doganali nei primi mesi del 1997, le autorità italiane hanno avviato un procedimento penale per reato di contrabbando nei confronti di alcuni presunti responsabili.

 

Le autorità italiane hanno quindi proceduto a calcolare il relativo debito doganale utilizzando un metodo induttivo basato sull’estrapolazione, ossia hanno preso come parametro la capienza massima dei containers sequestrati. Così, il 30 giugno 1997, esse hanno iscritto l’obbligazione doganale, pari ad EUR 2.120.309,50, in contabilità separata e l’hanno notificata al debitore.

 

Tuttavia, le autorità doganali non hanno proceduto nell’immediato al recupero di tale debito bensì hanno atteso l’esito del procedimento penale, sei anni dopo.

 

Soltanto il 13 febbraio 2008, le autorità italiane, mediante comunicazione di inesigibilità, facevano presente alla Commissione che l’importo in questione si doveva ritenere irrecuperabile, non per impossibilità effettiva di recupero bensì per il decorso del termine di cinque anni[1] dall’iscrizione in contabilità separata.

 

La Commissione ha quindi chiesto alla Corte di giustizia di dichiarare l’inadempimento dell’Italia per non averle messo a disposizione risorse proprie tradizionali per l’importo oggetto della comunicazione di inesigibilità. Essa ritiene, infatti, che le autorità italiane non abbiano agito con la dovuta tempestività per il recupero del debito in questione, attendendo l’esito del procedimento penale prima di avviare la procedura di recupero. L’estremo ritardo con cui hanno intrapreso il recupero del debito doganale è, pertanto, secondo la Commissione, imputabile solo a tali autorità, che non erano dispensate dal loro obbligo di messa a disposizione delle risorse in questione.

 

L’Italia ha chiesto alla Corte di respingere il ricorso, contestando l’esistenza stessa di un diritto dell’Unione sulle risorse proprie, dal momento che le condizioni per l’accertamento dell’obbligazione doganale in questione non sarebbero mai state tutte soddisfatte. Infatti, secondo il Governo italiano, l’accertamento dell’irregolare introduzione della merce e l’individuazione del debitore sarebbero avvenuti solo a seguito della decisione penale. Inoltre, l’esatta individuazione del quantitativo e della qualità della merce, in base ai quali determinare il debito tributario, non sarebbe mai stata possibile. Pertanto, il fatto che l’ufficio doganale abbia registrato nella contabilità separata l’importo dei diritti astrattamente evasi integrerebbe un evidente errore riconducibile ad eccesso di zelo amministrativo.

 

Con la sentenza odierna, la Corte accoglie il ricorso della Commissione e dichiara l’inadempimento dell’Italia, puntualizzando, tuttavia, che all’Italia non può essere rimproverato – come ha fatto la Commissione – anche l’inadempimento dell’obbligo di iscrivere il debito doganale in una contabilità separata, visto che tale adempimento è stato effettuato dalle autorità italiane.

 

La Corte rileva che le autorità doganali italiane hanno proceduto alla liquidazione dei dazi doganali, senza alcuna indicazione che la stima della qualità e della quantità della merce avesse un carattere provvisorio o presuntivo. Inoltre, le autorità italiane sono state in grado di identificare almeno un debitore, al quale l’obbligazione doganale è stata notificata nel 1997. La notifica dell’obbligazione doganale al soggetto passivo individuato non è stata oggetto di alcun ricorso da parte sua. L’importo dei dazi comunicato al debitore doveva quindi essere versato entro un termine, fissato dalle autorità doganali stesse, non superiore a dieci giorni, decorso il quale l’autorità doganale doveva garantire il pagamento dell’importo, se del caso tramite esecuzione forzata. Le stesse autorità italiane non hanno, invece, mai provveduto in tal senso, pur non avendo mai dubitato dell’importo del debito accertato, dato che, al termine del procedimento penale avviato, è proprio tale importo che esse hanno cercato di recuperare. Per di più, tali autorità non hanno ritenuto utile rettificare il debito iscritto nella contabilità separata.

 

In definitiva, quindi, sono state le stesse autorità doganali italiane ad avere realizzato i presupposti dell’obbligo dell’Italia di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati.

 

La Corte rileva che gli Stati membri sono dispensati da tale obbligo solo se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore oppure quando risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non possono essere loro imputati. Nel caso di specie, queste due cause di esonero dall’obbligo in questione non sussistono.

 

La Corte rileva, in particolare, che la procedura doganale non è subordinata all’esito di un eventuale procedimento penale, contrariamente a quanto sostenuto dall’Italia. Di conseguenza, poiché le autorità italiane hanno atteso l’esito del procedimento penale avviato, che si è concluso solo al termine di un periodo di sei anni dopo che l’obbligazione doganale è stata iscritta nella contabilità separata, è imputabile all’Italia il fatto che il recupero non potesse avvenire per il decorso del termine di cinque anni previsto dal diritto dell’Unione. L’Italia, quindi, non è dispensata dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione i diritti accertati.

 

La Corte ricorda che ogni ritardo nel mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie dell’Unione dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora, indipendentemente dal motivo del ritardo e dal termine fissato dalla Commissione per tale messa a disposizione.

 

La Corte chiosa che l’Italia avrebbe potuto evitare di rendersi debitrice (quantomeno) degli interessi di mora mettendo tempestivamente a disposizione della Commissione gli importi richiesti, pur formulando riserve quanto alla fondatezza della tesi sostenuta da tale istituzione.