Corte Ue: L’Italia ha violato le norme comunitarie sulla raccolta, trattamento, scarico delle acque reflue urbane

Dichiarazione del Prof Mario Draghi al termine del colloqui con il Presidente Sergio Mattarella,al Quirinale (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

La direttiva 91/27/CEE concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da alcuni settori industriali. Essa persegue lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue.

 

La direttiva pone a carico degli Stati membri vari obblighi, tra i quali: a) provvedere entro determinate scadenze, differenziate in base al numero di abitanti dell’agglomerato o alla natura di area sensibile delle acque recipienti le acque reflue, affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane (art. 3); b)  provvedere entro determinate scadenze, differenziate in base al numero di abitanti dell’agglomerato, affinché le acque reflue urbane siano sottoposte a trattamento secondario o equivalente prima dello scarico (art. 4); c) provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie in aree sensibili siano sottoposte a trattamenti più spinti (art. 5); d) provvedere alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione degli impianti secondo determinate caratteristiche tecniche (art. 10).

 

Con un procedimento precontenzioso, avviato tramite lettera di diffida del 31 marzo 2014, la Commissione ha espresso alla Repubblica Italiana le sue preoccupazioni in quanto vari agglomerati ed aree qualificate come “sensibili” non erano conformi ai requisiti della Direttiva sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane. Non ritenendosi soddisfatta delle risposte fornite dall’Italia ai due pareri motivati, la Commissione ha proposto ricorso per inadempimento vertente sulla non corretta applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva in relazione a numerosi agglomerati urbani.

In via preliminare, la Corte di Giustizia ha precisato che l’esistenza dell’inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, che, nel caso di specie, cadeva alla data del 18 luglio 2017. Gli adempimenti posti in essere dallo Stato Italiano in data successiva, dunque, e i progetti in corso non sono stati presi in considerazione nella valutazione dell’inadempimento.

Nel merito, la Corte di giustizia si è pronunciata in data odierna e ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi discendenti dalla direttiva in quanto ha omesso di prendere le disposizioni necessarie per:

 

  • garantire che siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane n. 159 agglomerati
  • garantire che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte al trattamento in n. 461 agglomerati
  • garantire che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente in n.8 agglomerati
  • garantire che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale, nelle aree sensibili del bacino drenante nel Delta del Po e nell’Adriatico, del lago di Varese, del lago di Como (Lombardia) e del bacino drenante Golfo di Castellammare (Sicilia);
  • provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico in n. 609 agglomerati.