Quando il titolare del diritto d’autore ha adottato o imposto misure restrittive contro il framing, l’incorporazione di un’opera in una pagina Internet di un terzo, mediante tale tecnica, costituisce una messa a disposizione di tale opera a un pubblico nuovo…
La Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), una fondazione tedesca, gestisce la Deutsche Digitale Bibliothek, una biblioteca digitale dedicata alla cultura e alla conoscenza che mette in rete istituzioni culturali e scientifiche tedesche. Il sito Internet di tale biblioteca contiene link a contenuti digitalizzati memorizzati sui portali Internet delle istituzioni partecipanti. La Deutsche Digitale Bibliothek, quale «vetrina digitale», memorizza, a sua volta, solo le miniature (thumbnails), ossia versioni di immagini le cui dimensioni sono ridotte rispetto alle dimensioni originali.
La VG Bild-Kunst, una società di gestione collettiva dei diritti d’autore nel settore delle arti visive in Germania, subordina la stipula, con la SPK, di un contratto di licenza d’uso del proprio catalogo di opere sotto forma di immagini in miniatura all’inserimento di una clausola in base alla quale la SPK si impegna ad adottare, quando utilizza opere di cui al contratto, misure tecnologiche efficaci contro il framing [1], da parte di terzi, delle miniature di tali opere visualizzate sul sito della Deutsche Digitale Bibliothek.
Ritenendo che una simile clausola contrattuale fosse irragionevole alla luce del diritto d’autore, la SPK ha promosso un’azione dinanzi ai giudici tedeschi diretta a far dichiarare che la VG Bild-Kunst era tenuta a concedere la licenza in questione senza che tale licenza fosse subordinata all’adozione di misure volte a impedire il framing [2].
In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) chiede alla Corte di stabilire se tale framing debba essere considerato una comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva 2001/29 [3], il che, in caso affermativo, consentirebbe alla VG Bild-Kunst di imporre alla SPK l’attuazione di tali misure.
La Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che l’incorporazione mediante framing, in una pagina Internet di un terzo, delle opere protette dal diritto d’autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito Internet costituisce una comunicazione al pubblico qualora tale incorporazione eluda misure di tutela contro il framing adottate o imposte dal titolare del diritto d’autore.
Giudizio della Corte
Innanzitutto, la Corte osserva che la modifica delle dimensioni delle opere nell’ambito del framing non svolge alcun ruolo nella valutazione dell’esistenza di un atto di comunicazione al pubblico, fintanto che gli elementi originali dell’opera siano percepibili.
La Corte rileva poi, da un lato, che la tecnica del framing costituisce un atto di comunicazione a un pubblico, in quanto ha l’effetto di mettere l’elemento visualizzato a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori di un sito Internet. Dall’altro lato, essa rammenta, che, poiché la tecnica del framing utilizza la stessa modalità tecnica già utilizzata per comunicare l’opera protetta al pubblico sul sito Internet originario, ossia quella di Internet, tale comunicazione non soddisfa la condizione di un pubblico nuovo e, di conseguenza, non rientra in una comunicazione «al pubblico» ai sensi della direttiva 2001/29.
Tuttavia, la Corte precisa che tale considerazione si applica solo in una situazione in cui l’accesso alle opere di cui trattasi sul sito Internet d’origine non è soggetto ad alcuna misura restrittiva. Infatti, in una situazione del genere, il titolare dei diritti ha autorizzato sin dall’inizio la comunicazione delle sue opere a tutti gli internauti.
Per contro, la Corte precisa che, quando il titolare dei diritti ha istituito o imposto sin dall’origine misure restrittive connesse alla pubblicazione delle sue opere, egli non ha acconsentito a che terzi potessero liberamente comunicare le sue opere al pubblico. Al contrario, egli ha inteso limitare il pubblico che ha accesso alle sue opere ai soli utilizzatori di un particolare sito Internet.
Di conseguenza, la Corte dichiara che, quando il titolare del diritto d’autore ha adottato o imposto misure restrittive contro il framing, l’incorporazione di un’opera in una pagina Internet di un terzo, mediante la tecnica del framing, costituisce una «messa a disposizione di tale opera ad un pubblico nuovo». Tale comunicazione al pubblico deve pertanto ricevere l’autorizzazione dei titolari dei diritti interessati.
Infatti, l’approccio opposto equivarrebbe a sancire una regola di esaurimento del diritto di comunicazione. Orbene, tale regola priverebbe il titolare del diritto d’autore della possibilità di esigere un compenso adeguato per l’utilizzo della sua opera. Pertanto, un simile approccio violerebbe il giusto equilibrio che deve essere mantenuto, nell’ambiente digitale, tra, da un lato, l’interesse dei titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi alla protezione della loro proprietà intellettuale e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti di materiali protetti.
Infine, la Corte precisa che il titolare del diritto d’autore non può limitare il suo consenso al framing se non mediante misure tecnologiche efficaci. Infatti, in assenza di misure del genere, potrebbe essere difficile verificare se tale titolare abbia inteso opporsi al framing delle sue opere.
[1] La tecnica del framing consiste nel dividere una pagina di un sito Internet in più riquadri e nel visualizzare in uno di essi, mediante un link cliccabile o un link Internet incorporato (inline linking), un elemento proveniente da un altro sito al fine di nascondere agli utenti di tale sito l’ambiente di origine al quale appartiene tale elemento.
[2] Secondo il diritto tedesco, le società di gestione collettiva sono tenute a concedere a chiunque ne faccia richiesta, a condizioni ragionevoli, una licenza d’uso dei diritti la cui gestione è stata loro affidata. Tuttavia, secondo la giurisprudenza tedesca, le società di gestione collettiva possono, in via eccezionale, rifiutare di concedere una licenza, a condizione che tale rifiuto non costituisca un abuso di monopolio e purché sia possibile opporre alla domanda di licenza interessi legittimi superiori.
[3] In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10) gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere.