E’ stata comunicata l’ordinanza del vicepresidente della Corte di giustizia nel procedimento sommario instaurato dal Comune di Milano nella vicenda EMA (C-182/18, Comune di Milano/Consiglio).
Come sapete, il Comune di Milano ha chiesto ai Giudici dell’Unione l’annullamento della decisione di trasferimento della sede dell’EMA da Londra ad Amsterdam. Nell’ambito di tale causa principale, lo stesso Comune ha anche chiesto, in via cautelativa (“procedimento sommario”), di sospendere nelle more del giudizio il suddetto trasferimento.
Il procedimento sommario è, quindi, una sorta di “parentesi” nel procedimento principale e ha come oggetto la sospensione cautelativa del medesimo atto che è stato impugnato con il procedimento principale (il trasferimento dell’EMA ad Amsterdam). Affinché la richiesta di sospensiva sia accolta, devono sussistere, cumulativamente, due presupposti: I) la verosimile fondatezza della domanda principale; II) l’urgenza di provvedere (cioè l’impossibilità, per il richiedente, di attendere la decisione finale senza riportare danni gravi e irreparabili). La mancanza anche di uno solo dei presupposti comporta il rigetto della richiesta.
Ebbene, con l’ordinanza pronunciata nell’ambito del procedimento sommario, il vicepresidente della Corte, Prof. Antonio Tizzano, ha respinto, per difetto del solo presupposto dell’urgenza e senza nulla anticipare sul merito della questione, la richiesta di sospensiva formulata dal Comune di Milano.
Nessuna richiesta di sospensiva è stata proposta dal Governo italiano nell’analoga causa C-59/18, Italia/Consiglio.
Per sapere se i due ricorsi pendenti contro la scelta di Amsterdam come sede dell’EMA siano ritenuti fondati oppure no, bisognerà quindi attendere la sentenza della Corte.