I titoli universitari conseguiti nell’ambito di corsi di laurea svolti in parte contemporaneamente devono essere riconosciuti in modo automatico in tutti gli Stati membri qualora risultino soddisfatte le condizioni minime di formazione stabilite dal diritto dell’Unione…
Nel 2013 il Ministero della Salute (Italia; in prosieguo: il «Ministero») ha accolto l’istanza di riconoscimento del titolo di «Doktor der Zahnheilkunde» presentata dal sig. Hannes Preindl, cittadino italiano, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di odontoiatra. Tale titolo gli era stato rilasciato dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Innsbruck (Austria).
Nel 2014, al fine di esercitare in Italia anche la professione di «medico chirurgo», il sig. Preindl ha presentato al Ministero un’istanza di riconoscimento del titolo di «Doktor der Gesamten Heilkunde», parimenti rilasciato dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Innsbruck.
Il Ministero ha negato il riconoscimento di quest’ultimo titolo sulla base del rilievo che la direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [1] non prevederebbe che una persona possa effettuare contemporaneamente due formazioni. Numerosi esami sostenuti dal sig. Preindl sarebbero stati infatti contestualmente valutati ai fini del rilascio sia del titolo di odontoiatra che del titolo di medico. Orbene, la simultanea iscrizione a due corsi di laurea, benché ammessa dal diritto austriaco, è espressamente vietata dal diritto italiano, il quale prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno.
Di fronte a tale diniego, il sig. Preindl ha adito le autorità giurisdizionali amministrative italiane. In tale contesto, il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte di giustizia se la direttiva imponga a uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti. Il Consiglio di Stato chiede altresì alla Corte se, qualora il titolo sia stato rilasciato al termine di una formazione a tempo parziale, lo Stato membro ospitante (nel caso di specie l’Italia) possa verificare il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non debbano essere inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.
Con la sua sentenza odierna la Corte dichiara anzitutto che, per quanto attiene in particolare alle professioni di medico e di odontoiatra, la direttiva prevede un sistema di riconoscimento automatico dei titoli, basato sulle condizioni minime di formazione fissate di comune accordo dagli Stati membri.
La Corte rileva poi che la direttiva, da un lato, consente agli Stati membri di autorizzare la formazione a tempo parziale, sempreché la durata complessiva, il livello e la qualità di tale formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno e, dall’altro, non osta a che gli Stati membri autorizzino la simultanea iscrizione a più formazioni.
Pertanto, uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, deve riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti dalla direttiva e rilasciati in un altro Stato membro, anche se l’interessato ha seguito una formazione a tempo parziale o più corsi di laurea contemporaneamente o durante periodi che in parte si sovrappongono, laddove i requisiti in materia di formazione stabiliti dalla direttiva siano soddisfatti.
La Corte precisa che spetta allo Stato membro d’origine (nel caso di specie l’Austria), e non allo Stato membro ospitante, far sì che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno e, più in generale, che tutti i requisiti previsti dalla direttiva siano soddisfatti. Il sistema di riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli di formazione, quale quello previsto dalla direttiva 2005/36, sarebbe infatti gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in discussione, a loro piacimento, la fondatezza della decisione dell’autorità competente di un altro Stato membro di rilasciare tali titoli.
[1] Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22).