Le società finanziarie non possono rifiutarsi di comunicare ai clienti le informazioni sulla loro affidabilità creditizia che hanno portato al diniego del finanziamento richiesto.
Lo ha stabilito il Garante privacy con un provvedimento con il quale ha accertato l’illiceità del trattamento dei dati e sanzionato Volkswagen leasing con una multa di 40mila euro.
L’Autorità si è attivata a seguito di un reclamo presentato da un cliente che non riusciva ad ottenere un completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali avanzate allo scopo di conoscere le motivazioni del rifiuto della propria richiesta di finanziamento.
La società si era infatti limitata a fornire al cliente solo copia della documentazione che aveva presentato per richiedere il finanziamento, con l’indicazione di aver consultato un Sistema di informazioni creditizie (Sic). Lo aveva inoltre invitato a contattare direttamente il Sic per conoscere le informazioni sulla valutazione della propria affidabilità creditizia.
L’Autorità ha invece ribadito l’obbligo del titolare del trattamento di fornire tutte le informazioni acquisite presso il Sic ed effettivamente trattate.
Dall’istruttoria del Garante è poi emerso che la società aveva rifiutato la richiesta di finanziamento proprio perché, dopo aver consultato il Sic, era venuta a conoscenza della posizione di inaffidabilità creditizia del cliente. Il parziale riscontro del titolare ha dunque impedito al cliente di verificare l’esattezza delle informazioni trattate per decretare il diniego del finanziamento richiesto.
Il Garante, ricordando che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l’accesso ai dati personali dell’interessato in forma completa e aggiornata, ha pertanto sanzionato Volkswagen leasing per non aver fornito tempestivo e corretto riscontro all’istanza di accesso ai propri dati personali avanzata dal cliente.