È arrivato anche quest’anno il fatidico momento in cui i contribuenti devono prepararsi alla compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi: 730 per alcuni, modello UNICO per altri.
Mentre il 730 è riservato esclusivamente alle persone fisiche, il modello UNICO abbraccia una platea di contribuenti più ampia:
➤ per le persone fisiche: UNICO PF,
➤ per gli enti non commerciali ed equiparati:UNICO ENC,
➤ per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati: UNICO SC,
➤ per le società di persone ed equiparate: UNICO SP.
In questo articolo ci concentriamo sul modello UNICO PF.
Dal 2 maggio 2019, quindi, si può iniziare a elaborare la dichiarazione dei redditi che potrà essere presentata:
b entro il 1° luglio 2019 se fatta in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale (servizio gratuito)
b entro il 30 settembre 2019 (lo scorso anno era il 31 ottobre) se viene effettuata per via telematica direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato.
È obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi:
➤ ha conseguito redditi nell’anno 2018 e non rientra nei casi di esonero (di seguito esposti);
➤ è obbligato alla tenuta delle scritture contabili (titolari di partita Iva).
IMPORTANTE: sono comunque obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i titolari di partita IVA anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
I lavoratori dipendenti, invece, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi se sussistono particolari situazioni, come a esempio:
➤ sono in possesso di più certificazioni di lavoro (CU – ex CUD) in quanto hanno cambiato datore di lavoro durante l’anno;
➤ hanno avuto dal proprio sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni di imposta in tutto o in parte non spettanti
➤ hanno percepito redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio autisti e altri addetti alla casa, collaboratori familiari, etc.)
Sono obbligati inoltre:
➤ i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2018.
CASI DI ESONERO:
è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i seguenti redditi:
➤ Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (l’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale)
➤ Lavoro dipendente o pensione (a meno che non si ricada nei casi di obbligo di cui si è parlato prima) ;
➤ Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale relative pertinenze e altri fabbricati non locati ;
➤ Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto;
➤ Rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni sociali, indennità comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili;
➤ Redditi soggetti ad imposta sostitutiva: ad esempio interessi sui BOT, BTP o sugli altri titoli del debito pubblico;
➤ Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta: ad esempio interessi sui conti correnti bancari o postali.
CASI DI ESONORO CON LIMITI DI REDDITO:
➤ Terreni e/o fabbricati (compresa abitazione principale e sue pertinenze) con reddito inferiore o uguale a Euro 500;
➤ Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito con reddito inferiore o uguale a Euro 8.000;
➤ Pensione + altre tipologie di reddito con reddito inferiore o uguale a Euro 8.000;
➤ Assegno periodico corrisposto dal coniuge (escluso quello per il mantenimento dei figli) + altre tipologie di reddito con reddito inferiore o uguale a Euro 8.000.
TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro:
➤ il 1° luglio 2019 senza maggiorazioni
➤ il 31 luglio agosto 2019 con la maggiorazione dello 0,40%
Queste date potrebbero essere suscettibili di proroghe!
È possibile, tuttavia, versare in rate mensili gli importi scaturenti dalle imposte e contributi eccedenti il minimale INPS, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.
Ad ogni modo il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
Nel caso in cui le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi abbiano ciascuna un importo inferiore a € 12,00, non andrà effettuato alcun versamento.
Tra le principali novità che troviamo nel modello UNICO 2019 si ricordano le seguenti:
– Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA): gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale. Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale hanno mandato in pensione gli Studi di Settore e i Paramentri.
– Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS: le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto e fino a concorrenza del suo ammontare.
– Ulteriori spese detraibili al 19 per cento:
➤ è possibile detrarre dall’Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro;
➤ le spese per assicurazione contro eventi calamitosi;
➤ le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;
– Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’aliquota di detrazione è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
– Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.
– Sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall’Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
– Ristrutturazioni ed ENEA: per alcuni interventi va effettuata la comunicazione all’ENEA. Sono interessati gli interventi edilizi e tecnologici che accedono alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.