La Camera dei Deputati ha approvato ieri all’unanimità le nuove norme a tutela dei diritti degli individui che sono stati affetti da patologie oncologiche. La misura, adesso al vaglio del Senato, prevede che al soggetto clinicamente guarito sia garantito l’esercizio dei propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto agli altri.
Per “diritto all’oblio oncologico” si intende il diritto del paziente oncologico guarito di non fornire dati né patire indagini in merito alla propria passata esperienza patologica, esclusivamente nei casi indicati dal testo di legge.
LA PROPOSTA DI LEGGE – È costituita da cinque articoli. L’articolo 1 definisce l’oggetto e le finalità della proposta di legge, recante ”Disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche”. Al secondo comma viene definito il diritto all’oblio oncologico, ovvero “il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica, in casi espressamente stabiliti”. Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano le condizioni per il rispetto del diritto all’oblio oncologico in diversi ambiti. Confconsumatori valuta in particolare positiva la previsione dell’articolo 2 sull’accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi. Secondo la norma, infatti, “ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età”. L’articolo 2 comma 2 prevede inoltre che “in tutte le fasi di accesso ai servizi, ivi comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari devono fornire alla controparte adeguate informazioni circa il diritto a non fornire informazioni sulle pregresse condizioni di salute”.
La violazione delle disposizioni è sanzionata con la previsione di nullità delle singole clausole difformi dai princìpi enunciati dalla legge (nullità che opera a vantaggio della persona fisica contraente e che può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento), senza determinare la nullità dell’intero contratto che rimane valido ed efficace per il resto.
LA POSIZIONE DI CONFCONSUMATORI – L’avvocato Marco Festelli, presidente nazionale di Confconsumatori Aps, esprime soddisfazione «perché la legge accoglie un’esigenza da anni espressa dall’associazione. Finalmente il legislatore regolamenta l’accesso ai servizi finanziari, bancari, d’investimento e assicurativi ai fini della stipula o del rinnovo dei contratti corrispondenti, prevedendo che il consumatore non sia tenuto a fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva e che riceva dai soggetti finanziari adeguate informazioni circa tale il diritto, prevedendo una tutela forte (nullità delle clausole contrattuali difformi), rilevabile d’ufficio».
Per informazioni e tutela è possibile rivolgersi agli sportelli territoriali di Confconsumatori (tutti i recapiti sono qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/) e allo sportello online nazionale (a questo link: https://www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/