Sono numerose le segnalazioni che giungono circa l’operato degli Amministratori di Condominio, o forse sarebbe più corretto dire sul loro non operato. Altrettanto numerose sono le preoccupazioni rappresentate dagli utenti per la mancata riscossione da parte dell’Amministratore delle somme dovute dai condomini morosi.
In questi casi, infatti, chiamati a rispondere delle conseguenze negative dell’omesso pagamento sono i condomini diligenti che, pur avendo pagato la propria quota, per non incorrere in problematiche come l’interruzione del servizio idrico sono chiamati a pagare anche per chi non l’ha fatto.
Cosa dice la Legge sul recupero delle somme da parte dell’Amministratore nei confronti dei condomini morosi?
La Legge sul punto è chiarissima, entro sei mesi dalla chiusura del bilancio, i crediti condominiali vanno riscossi.
Per tale ragione l’amministratore deve tenere un comportamento ben preciso.
Dapprima dovrà scrivere delle lettere di diffida ai condomini morosi e se questi non pagano dovrà conferire mandato ad un Avvocato, ovviamente dopo aver convocato l’assemblea, così che questi notifichi ai condomini morosi un decreto ingiuntivo.
In che tempistiche queste attività devono essere svolte?
Prima dello scadere del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio.
Cosa accade se l’Amministratore non rispetta la Legge?
La risposta a questa domanda viene fornita dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 36277 del 28 Dicembre 2023 (1) che ha condannato un Amministratore di Condominio per aver omesso di recuperare i crediti condominiali.
Nel caso specifico l’Amministratore è stato condannato al pagamento della somma pari ad euro 20.000, ma in generale l’Amministratore negligente potà essere condannato a rimborsare al condominio tutte le somme dovute a titolo di penalità e di interessi moratori conseguenti a ritardati e/o omessi pagamenti.
Inoltre potrà essere condannato anche al pagamento di una somma, che dovrà essere quantificata caso per caso, se dalla sua condotta omissiva è derivata, ad esempio, l’interruzione del servizio idrico.
A parere di chi scrive, inoltre, la condotta volutamente omissiva dell’Amministratore che metta in pericolo il condominio può essere posta a fondamento per una richiesta di revoca giudiziale dello stesso.
Sara Astorino, legale, consulente aduc