Sulla vicenda dei disabili fatti scendere lunedì scorso dal treno Genova-Milano, Assoutenti, congiuntamente ad alcuni genitori dei ragazzi coinvolti nell’episodio e all’associazione “Nessuno è escluso” specializzata nella tutela di soggetti con disabilità, ha depositato oggi formale denuncia alla Procura della Repubblica di Genova.
Un esposto con cui l’associazione dei consumatori, leader in Italia nella tutela dei diritti degli utenti dei trasporti, ha chiesto alla magistratura di aprire una formale indagine sul caso per il reato di violenza privata.
Si legge nell’atto presentato questa mattina dal presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, e firmato dall’avv. Stefano Silvestri:
“Nonostante – secondo quanto appreso dagli organi di comunicazione – il gruppo avesse regolarmente pagato il biglietto e, ai sensi del regolamento europeo del trasporto passeggeri n. 1371/2007 in particolare gli articoli da 19 a 24 dedicate ai passeggeri con disabilità e mobilità ridotta, ricevuta l’attenzione necessaria da parte di Trenitalia ad avere dei posti a sedere riservati nella carrozza del treno dedicata, una serie di gravi episodi dovuti a ignoti pregiudicava tale loro diritto […]
La gravissima vicenda trovava il suo ineffabile coronamento nel fatto che – mentre il gruppo doveva rassegnarsi ad un più disagevole viaggio in autostrada su un pullman messo a disposizione da Trenitalia – i passeggeri responsabili della condotta descritta rimanevano regolarmente al loro posto.
Rimandando evidentemente alle dichiarazioni delle persone offese e dei loro accompagnatori per una più puntuale descrizione della vicenda, si richiede sin d’ora che Codesta Ecc.ma Procura della Repubblica Voglia – qualora non dovesse aver provveduto la Polizia Ferroviaria intervenuta – giungere all’identificazione dei passeggeri che si sarebbero macchiati di tale condotta di inaudita gravità, eventualmente con la collaborazione di Trenitalia.
La condotta sopra descritta ben potrebbe integrare il delitto di cui all’art. 610 c.p., che – come noto – punisce chiunque con violenza o minaccia costringa altri a fare, tollerare od omettere qualcosa.
A prescindere da eventuali minacce, la condotta dei passeggeri del treno integra senza dubbio quella violenza che la migliore giurisprudenza definisce come “qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di determinazione o di azione”.
E’ di meridiana evidenza come il gruppo di 27 persone diversamente abili ed i loro accompagnatori siano stati costretti a rinunciare ai propri posti regolarmente riservati sulla base di un fermo rifiuto ad alzarsi da parte di quegli ignoti passeggeri che illegittimamente occupavano fisicamente le poltrone prenotate.
In analogia, la Suprema Corte si è occupata in diverse occasioni di condotte sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 610 c.p. commesse a carico di soggetti disabili: in particolare, sussiste il delitto di violenza privata nel caso in cui l’agente occupi il parcheggio riservato ad una persona invalida in virtù del suo status, impedendo l’accesso.
Nello stesso senso, appare integrato senza dubbio l’elemento soggettivo richiesto dalla giurisprudenza del dolo generico di costringere le vittime a rinunciare al posto a sedere”.