Divieto pubblicità giochi, Relazione Annuale AGCOM: “Irrogate sanzioni per 2,5 milioni di euro”. Tutti i dettagli degli interventi

“È proseguita la vigilanza sul divieto di qualsiasi forma di pubblicità del gioco d’azzardo o comunque di giochi e scommesse con vincite in denaro. La lotta contro questo fenomeno si è concretizzata attraverso attività di vigilanza e sanzioni, talune rilevanti, anche grazie all’efficace e fattivo supporto della Guardia della Finanza”.

E’ quanto ha sottolineato il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Giacomo Lasorella riguardo la Relazione annuale 2023 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro.

“Almeno un cenno merita, in questa prefazione, l’attività di AGCOM a tutela della legalità online. Ne sono esempi il contrasto al secondary ticketing, ossia la rivendita di biglietti per eventi di spettacolo su canali online da parte di soggetti non autorizzati, a prezzi notevolmente maggiorati. Di recente, in tale ambito, va segnalata l’attività realizzata in collaborazione con la Guardia di Finanza, che ha consentito di individuare e bloccare, prima dello svolgimento dei concerti, attività di secondary ticketing. È proseguita, inoltre, la vigilanza sul divieto di qualsiasi forma di pubblicità del gioco d’azzardo o comunque di giochi e scommesse con vincite in denaro”, si legge nella Relazione.

“Resta snodo imprescindibile dell’azione dell’Autorità l’esercizio delle competenze volte a rafforzare le tutele degli utenti di servizi offerti in rete, in particolare per ciò che riguarda il contrasto alla diffusione di contenuti illegali su Internet (come nel caso del secondary ticketing e della pubblicità di giochi con vincite in denaro); a tal fine, l’Autorità monitora costantemente l’evoluzione di pratiche suscettibili di violare le disposizioni di legge attraverso le piattaforme online”, aggiunge.

“Tra le funzioni di vigilanza e sanzionatorie assegnate all’Autorità per il contrasto di condotte illecite online, merita una particolare menzione l’attività svolta in materia di secondary ticketing e di vigilanza sul rispetto del divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro. (..) L’Autorità, nel periodo di riferimento, ha proseguito nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie, adottando provvedimenti anche nei confronti di importanti players digitali per il rispetto del divieto di qualsiasi forma di pubblicità sul gioco d’azzardo o relativa a giochi e scommesse con vincite in denaro comunque effettuata, sancito dall’art. 9 del decreto-legge n. 87/218 (c.d. decreto Dignità). In particolare, anche sulla scorta di segnalazioni ricevute dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza, sono stati avviati procedimenti nei confronti di sale giochi, ricevitorie e società concessionarie di pubblicità. In particolare, sono stati adottati sei provvedimenti nei confronti di esercizi commerciali titolari di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (videolottery o slot machine, c.d. sale VLT/Slot), in qualità di committenti, e di concessionarie e agenzie di pubblicità che hanno realizzato le attività pubblicitarie e promozionali in violazione del divieto. La metà dei procedimenti si è conclusa con provvedimenti di archiviazione per intervenuta oblazione, l’altra metà con provvedimenti di ordinanza ingiunzione. Con riferimento alle piattaforme digitali, con le delibere nn. 275/22/CONS e 288/22/ CONS, sono stati sanzionati, per 1 milione e 450 mila euro complessivi, le società Google Ireland Limited (per i contenuti diffusi su You Tube,750 mila euro) e Top Ads Ltd (700 mila euro), per la violazione del citato art. 9, comma 1, del decreto Dignità. Si tratta del primo provvedimento adottato dall’Autorità nei confronti di un fornitore di servizi per la condivisione di video, per la diffusione di pubblicità vietata relativa a giochi con vincite in denaro. La normativa individua, infatti, quale responsabile della condotta illecita e destinatario delle relative sanzioni una pluralità di soggetti (“committente, proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e organizzatore della manifestazione, evento o attività”). Le evidenze istruttorie hanno accertato la violazione della norma sia da parte del soggetto/creator (ossia la società Top Ads Ltd, mediante il proprio sito e i propri canali Spike su YouTube), sia da parte della piattaforma di condivisione di video (You Tube, società controllata da Google). Con specifico riferimento alla sanzione irrogata a Google, si evidenzia che la società è stata ritenuta responsabile di non aver adottato alcuna iniziativa per la rimozione dei contenuti illeciti massivamente diffusi sulla propria piattaforma You Tube da un soggetto terzo (Spike), con il quale aveva in essere un contratto specifico di partnership tale da attribuirgli lo status di partner verificato. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l’Autorità ha ordinato la rimozione (c.d. notice and take down) di 625 contenuti illeciti ancora presenti sulla piattaforma YouTube, nonché sul sito web spikeslot.com; inoltre, per la prima volta, l’Autorità ha inibito la diffusione e il caricamento di video aventi analoghi contenuti illeciti (c.d. notice and stay down), in linea con le più recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Sempre in attuazione del medesimo divieto, è stata altresì sanzionata una piattaforma di social media. Con delibera n. 422/22/CONS è stata, infatti, adottata un’ordinanza ingiunzione nei confronti della società Meta Platforms Ireland Limited (Meta) irrogando una sanzione pecuniaria pari a 750 mila euro. Meta è stata ritenuta responsabile, in particolare, di non aver previsto nelle proprie condizioni generali di contratto, destinate al mercato italiano e relative alla promozione di beni e servizi a pagamento, alcuna restrizione in relazione alla pubblicità di giochi con vincite in denaro. Nello specifico, è emerso che la società consente a tutti i propri clienti business che intendono rivolgersi al pubblico italiano di promuovere tali contenuti, anche attraverso la targetizzazione delle inserzioni pubblicitarie. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche in questo caso, l’Autorità ha imposto a Meta di impedire agli autori delle sponsorizzazioni oggetto del provvedimento la diffusione e il caricamento di analoghi contenuti violativi (notice and stay down). In considerazione dell’elevato numero di segnalazioni aventi ad oggetto la presunta violazione del divieto di pubblicità del gioco con vincite in denaro, pervenute a seguito dell’adozione dei sopra citati provvedimenti di ordinanza ingiunzione, nel mese di settembre 2022 è stato istituito un apposito gruppo di lavoro per lo svolgimento delle conseguenti attività di verifica. All’esito degli approfondimenti preistruttori svolti nel periodo ottobre 2022-marzo 2023, sono stati rilevati contenuti non conformi alla normativa in oggetto sulle principali piattaforme online di condivisione di video e social. Nei casi in cui gli accertamenti hanno dato esito positivo sono stati avviati procedimenti sanzionatori. Inoltre, l’attività preistruttoria svolta ha consentito di individuare oltre 50 soggetti (c.d. creator) responsabili della creazione e realizzazione dei suddetti contenuti violativi, diffusi online attraverso canali dedicati sulle piattaforme social o su siti web proprietari. Per identificare e per acquisire tutti gli elementi necessari all’avvio dei procedimenti, in considerazione della difficoltà legata al reperimento dei soggetti, spesso operanti dall’estero, l’Autorità si è avvalsa del supporto delle strutture specializzate della Polizia Postale e del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza”, aggiunge.

“Nell’ambito delle attività di vigilanza sul divieto di pubblicità del gioco a pagamento, grazie anche alle segnalazioni ricevute dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e dalla Guardia di Finanza, l’Autorità ha condotto numerosi accertamenti sia nei confronti di esercizi commerciali e di concessionarie e agenzie di pubblicità sia nei confronti delle piattaforme digitali. In alcuni casi, i soggetti si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione pagando una sanzione in misura ridotta; nel complesso, le sanzioni irrogate nel corso del periodo di riferimento ammontano a 2.477.800 euro, un volume fortemente in crescita rispetto ai precedenti anni”, prosegue.

“Con riferimento al settore dei c.d. servizi digitali, nel periodo di riferimento si sono registrati alcuni pronunciamenti – in tema di diritto d’autore in rete, divieto di pubblicità di giochi d’azzardo e del c.d. secondary ticketing – con ciò dando rilievo alla distinzione fra hosting provider attivo e passivo quale criterio dirimente per l’individuazione dei regimi di responsabilità dei gestori delle piattaforme. (…) In tema di contrasto alla ludopatia online per la violazione del divieto di pubblicità dei giochi d’azzardo ex art. 9, comma 1, del de creto-legge n. 87 /2018, (c.d. decreto Dignità), si registrano, nel periodo di riferimento, alcuni significativi provvedimenti cautelari del giudice amministrativo. Con l’ordinanza del 28 novembre 2022, n. 6730, il TAR del Lazio ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare presentata da una società titolare di cinque canali diffusi su una piattaforma di condivisione di video e di un sito Internet, nell’ambito di un ricorso per l’annullamento della delibera di ordinanza ingiunzione n. 288/22/CONS, con la quale l’Autorità aveva ordinato alla società medesima di rimuovere dalla piattaforma tutti i video oggetto di contestazione, oltre i video aventi contenuti analoghi, nonché il pagamento di una sanzione amministrativa. Nel merito il Collegio ha ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso non presentasse profili di fondatezza, anche alla luce dei precedenti orientamenti (TAR del Lazio, sentenza n. 11036 del 2021), che ritengono essere dirimente rinvenire un “ruolo attivo” nella gestione dei contenuti diffusi in rete per fondare la responsabilità dell’operatore ex art. 9.1. del decreto Dignità. A sua volta, il Consiglio di Stato, pronunciandosi sull’appello cautelare promosso dalla stessa società, con ordinanza del 7 dicembre 2022, n. 5715, ha parzialmente accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, limitatamente al pagamento della sanzione pecuniaria e subordinando la stessa alla prestazione di una garanzia nelle forme di una fideiussione a favore dell’Autorità, ma facendo salvo l’ordine di rimozione dei video. Infine, con l’ordinanza n. 239 del 19 gennaio 2023, il Consiglio di Stato ha respinto nuovamente l’istanza della società medesima, ex art. 58 c.p.a., per la riforma dell’ordinanza in appello, con la quale la società eccepiva l’impossibilità di ottenere il rilascio della fideiussione. Sempre in tema di contrasto alla ludopatia online e di responsabilità delle piattaforme, si richiama l’ordinanza cautelare del TAR del Lazio del 23 novembre 2022, n. 7220, con la quale è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare presentata nell’ambito del ricorso volto all’annullamento della delibera sanzionatoria n. 275/22/ CONS. Il giudice ha accolto l’istanza cautelare alla luce dell’orientamento secondo cui deve essere esclusa la responsabilità del gestore della piattaforma per i contenuti illeciti inseriti da terzi allorquando possa considerarsi un hosting provider passivo. Infine si segnala, per gli importanti risvolti in tema di responsabilità delle piattaforme, la favorevole ordinanza cautelare del TAR del Lazio, n. 1946 del 6 aprile 2023, sul ricorso proposto da una società contro l’Autorità, per l’annullamento della delibera n. 422/22/CONS, contenente l’ordine di pagamento di una sanzione pecuniaria, oltre all’ordine di impedire, a ciascun autore della sponsorizzazione oggetto del procedimento, la promozione attraverso un social network di contenuti identici o equivalenti in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del decreto Dignità. Secondo la società ricorrente, l’inibitoria avrebbe determinato l’obbligo di allestimento di un filtro automatico per i contenuti sponsorizzati, per cui la società avrebbe dovuto adattare l’intero modello di business riguardante le funzionalità pubblicitarie della piattaforma social a un nuovo regime di responsabilità, tesi rigettata dal Consiglio di Stato, che ha evidenziato l’insussistenza del periculum in mora, in ragione del fatto che il provvedimento impugnato – riguardante, fra l’altro, i soli utenti business – non comportava affatto la necessità di trasformare l’attuale modello d’affari della società la quale, già all’attualità, svolge una specifica attività di controllo preventivo che si estrinseca nel rilascio di una autorizzazione scritta alla pubblicazione della inserzione”, prosegue.

Nel corso del 2023 “l’Autorità adotterà iniziative volte a promuovere la legalità online e a diffondere l’educazione alla “cittadinanza digitale” per un uso consapevole della rete e dei nuovi device da parte soprattutto delle categorie più vulnerabili, attraverso l’esercizio delle consuete attività di vigilanza e sanzionatorie svolte sui contenuti diffusi online negli ambiti di competenza (diritto d’autore, secondary ticketing, pubblicità del gioco d’azzardo)”, ultima.

 

AGIMEG