Secondo l’AGCM la banca forniva ai consumatori informazioni poco chiare sulle modalità di conteggio degli interessi di preammortamento tecnico e sulla durata del periodo in cui gli stessi maturano…
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – accettando gli impegni proposti – per presunte pratiche commerciali scorrette nella vendita di mutui immobiliari. In particolare, l’Autorità ha esaminato le politiche della banca in merito alla modalità di conteggio degli interessi di preammortamento tecnico e della durata del periodo in cui questi maturano, secondo modalità che avrebbero potuto impedire una chiara informativa e quindi una scelta consapevole da parte del cliente mutuatario.
Si tratta di una tematica connessa alla erogazione del mutuo particolarmente rilevante, in termini di costi a carico del consumatore, perché riguarda il periodo di preammortamento tecnico ovvero il lasso di tempo che intercorre tra la data della stipula e/o di erogazione del mutuo e la data di inizio del pagamento del piano di rimborso. La durata di questo arco temporale e il tasso applicato comportano una spesa a carico del consumatore tanto maggiore quanto più è lungo il periodo ed elevato il costo applicato.
La prassi adottata da BNL nei mutui immobiliari prevedeva che il periodo di preammortamento tecnico fosse pari ad almeno 31 giorni e durasse fino a 2 mesi. Inoltre, l’istituto di credito applicava un tasso di interesse di preammortamento significativamente più elevato di quello applicato nel piano di rimborso del mutuo, con il rischio che i consumatori potessero vedersi addebitati ingenti importi a titolo di interessi di preammortamento tecnico, rendendosene conto soltanto a ridosso della stipula del contratto e cioè quando la banca inviava i conteggi di erogazione e la bozza definitiva del contratto di mutuo allegati all’offerta vincolante.
Secondo l’Autorità gli impegni assunti da BNL sono idonei a rimuovere i profili di scorrettezza individuati in sede di avvio. In particolare la banca si è impegnata ad equiparare il tasso di interesse di preammortamento tecnico al tasso di interesse di ammortamento applicato al contratto di mutuo (nel caso di mutuo a tasso variabile, il tasso di preammortamento sarà pari a quello applicato alla prima rata) e a ridurre sostanzialmente la durata del periodo di preammortamento tecnico fino al massimo di 31 giorni. L’equiparazione dei tassi, e quindi la significativa riduzione del tasso di preammortamento ad oggi applicato, e la riduzione della durata massima comportano un effetto a favore del consumatore piuttosto rilevante in termini di minori costi per interessi nella fase precedente l’avvio del piano di rimborso. BNL si è impegnata anche ad assicurare la piena trasparenza di queste nuove condizioni di preammortamento.