Considerato il numero crescente di richieste da parte dei consumatori sul tema, Confconsumatori desidera ricordare quanto già affermato nei giorni scorsi, in linea con la nota congiunta delle Autorità Arera e Agcm, in materia di modifiche unilaterali dei contratti di fornitura energia.
Sono da considerarsi illegittimi tutti i tentativi di modifica unilaterale da parte del gestore, precedenti la scadenza naturale del contratto, salvo i casi in cui l’aggiornamento periodico della tariffa non sia già previsto dal contratto. Infatti, la risoluzione dei contratti per “eccessiva onerosità” (come previsto dall’articolo 1467 Codice civile) non può essere stabilita autonomamente dal venditore ma deve essere autorizzata dal Giudice.
Per maggiori informazioni: https://www.confconsumatori.it/modifiche-contrattuali-energia-confconsumatori-commenta-il-comunicato-di-arera/.