Eurovita: Confconsumatori chiede incontro con Ivass e il Commissario Santoliquido

Da fonti di stampa autorevoli si apprende che Ivass avrebbe avanzato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la richiesta di avviare l’istruttoria per ammettere la compagnia assicurativa Eurovita all’amministrazione straordinaria. Per i clienti, questa procedura – della durata di un anno, e rinnovabile per un secondo anno – comporterebbe la proroga del blocco dei riscatti delle polizze, iniziato lo scorso febbraio a seguito del commissariamento della compagnia. A tutela dei cittadini, Confconsumatori chiede pubblicamente di potersi confrontare con Ivass e il commissario Santoliquido.

 

CHIAREZZA PER I RISPARMIATORI – Visto l’approssimarsi della scadenza del 31 marzo, in cui terminerà il provvedimento che interrompe i riscatti, Confconsumatori chiede che l’Ivass e il Commissario di Eurovita, Alessandro Santoliquido, convochino un incontro con tutte le Associazioni dei consumatori rappresentate nel CNCU per fornire le informazioni essenziali sulla vicenda.

Confconsumatori considera positivo l’intervento dell’Ivass che ha agito razionalmente e tempestivamente per bloccare riscatti massivi che avrebbero generato minusvalenze per la Compagnia e perdite per tutti i risparmiatori Eurovita.

Tuttavia, ad oggi i risparmiatori si trovano di fronte a una carenza di informazioni che deve essere colmata. Non è possibile, inoltre, lasciare sole le Associazioni dei consumatori che, responsabilmente, in questi due mesi hanno – insieme soltanto agli organi di stampa – fatto da scudo cercando di fornire risposte vere e tecnicamente fondate, rispetto alle numerosissime richieste di informazioni e alle legittime preoccupazioni dei risparmiatori.

 

Secondo il presidente di Confconsumatori avvocato Marco Festelli: “Le risposte che chiediamo sono quantomeno quelle inerenti tre aspetti essenziali: 1) trasparenza sulla effettiva situazione patrimoniale della Compagnia; 2) se esiste un piano di salvataggio, quali tempi prevede e che tipo di sacrifici si intende richiedere ai clienti; 3) quali sono le disponibilità degli intermediari distributori, che nella vicenda hanno responsabilità contrattuali verso i sottoscrittori di polizze. L’unico modo serio per evitare il panico è dare chiarezza ai risparmiatori coinvolti; dopo due mesi di blocco dei riscatti non è più il tempo di generiche rassicurazioni. La chiarezza sui mercati si realizza anche coinvolgendo le Associazioni che sono i soggetti istituzionalmente dedicati alla tutela dei risparmiatori e possono fare da cinghia di trasmissione rispetto a ciò che sta accadendo e non sono in conflitto di interessi, come naturalmente è per gli intermediari distributori”.

 

RECLAMI E CONCILIAZIONE – Per l’avvocato Antonio Pinto, esperto del settore bancario e assicurativo dell’Associazione: “Alla luce di tale novità chiediamo al Commissario di Eurovita di irrobustire e riorganizzare un ufficio reclami vero, che non si limiti a risposte stereotipate e prive di concretezza, ma sia in grado di prendere in carico effettivamente i reclami e di interfacciarsi con gli uffici interni per risolvere almeno le problematiche che possono essere gestite (ad esempio quelle aventi ad oggetto polizze che sono nel perimetro della liquidabilità fissato da Ivass). Alle banche distributrici delle polizze chiediamo invece di valutare l’opportunità di costituire un tavolo di conciliazione per affrontare almeno i casi che documentalmente si comprovino più urgenti”.

 

CHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE – Ricordiamo inoltre ai cittadini coinvolti l’importanza di ottenere le copie dei propri contratti: Appare utile che i risparmiatori chiedano agli intermediari distributori delle polizze Eurovita – ribadisce l’avvocato Pinto – la documentazione contrattuale completa per verificare la natura e le modalità di esercizio dei loro diritti di credito verso la Compagnia, nonché – per le polizze che hanno come sottostante prodotti finanziari – provvedano a costituire in mora la banca venditrice e interrompere i termini prescrizionali, ove siano state violate le norme di tutela in materia di obblighi informativi e di adeguatezza fra rischio del prodotto venduto e profilo di rischio effettivo del cliente. In tal caso, infatti, sarà possibile chiedere l’inadempimento contrattuale della banca venditrice e il risarcimento del danno subito rispetto alla somma investita”.