FINO AL 31 LUGLIO È GRATUITO IL DEPOSITO DELLE DOMANDE DI MEDIAZIONE

Liti su proprietà intellettuale e tecnologia: incentivi per sostenere le imprese…

Camera Arbitrale di Milano e WIPO (World Intellectual Property Organization-Agenzia ONU, specializzata in proprietà intellettuale e tecnologia) hanno deliberato una misura straordinaria, per incentivare l’accesso alla risoluzione delle liti e per sostenere le imprese in questo momento particolarmente delicato.

I due enti rinunciano alle spese amministrative per il deposito delle domande di mediazione derivanti dall’ Accordo siglato nel 2020, riguardante le controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologia.

Il beneficio riguarda le prime 10 domande di mediazione depositate dal 1 aprile al 31 luglio 2021. La mediazione è la via più vantaggiosa per le parti per arrivare in tempi rapidi all’accordo (anche in 24 ore). In Camera Arbitrale di Milano e in WIPO le parti giungono all’accordo nel 70% dei casi. Per ulteriori informazioni: servizio.conciliazione@mi.camcom.it

 Perchè si litiga in materia di marchi e brevetti? Alcune tra le aree maggiormente interessate sono le licenze di marchi e brevetti, il diritto d’autore e la gestione collettiva del diritto d’autore, contratti di franchising e distribuzione, contratti relativi a software e IT, contratti di produzione e distribuzione di format TV.

L’Accordo WIPO-CAM in 4 punti.

La Camera Arbitrale di Milano e il Centro di Arbitrato e Mediazione WIPO (World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center- Agenzia dell’ONU) hanno siglato nel 2020 un Accordo di collaborazione che promuove lo strumento della mediazione. Le due istituzioni:

1) amministrano insieme le procedure di mediazione (sulla base del regolamento WIPO) per le controversie sui temi di proprietà intellettuale e tecnologia, dove una delle parti della lite è straniera;

2) hanno redatto una clausola standard che imprese e professionisti possono usare nei contratti;

3) hanno stilato una lista di mediatori con esperienza specifica;

4) si impegnano a diffondere la mediazione in ambiti ancora tradizionalmente legati al tribunale.

 Come funziona la mediazione secondo l’Accordo?

Alla mediazione WIPO-Camera Arbitrale di Milano si applica il regolamento di mediazione WIPO che contiene una serie di disposizioni appropriate alle esigenze delle controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologia.

Il Centro di Arbitrato e Mediazione di WIPO e Camera Arbitrale di Milano propongono un modello di clausola di mediazione a cui le parti possono fare riferimento nei loro contratti.

 Perché ricorrere alla mediazione nelle liti in materia di proprietà intellettuale?

A differenza della causa in Tribunale, la mediazione consente alle parti di mantenere il controllo sul procedimento, sull’esito, sui tempi e sui costi, che sono individuabili in anticipo. La mediazione permette alle parti di scegliere un mediatore, con specifiche competenze nella gestione del conflitto in materia di proprietà intellettuale e tecnologia. La mediazione garantisce il mantenimento della relazione commerciale (spesso si tratta di contratti di durata come la distribuzione, l’agenzia) che verrebbe compromessa da un giudizio, da dove escono vincitori e perdenti (non sempre nei fatti). Si aggiunga poi l’assoluta riservatezza (in alcuni casi, ad esempio quando si dibatte della autenticità di un’opera, rendere pubblica la questione può significare andare incontro a un probabile deprezzamento). Vi è la possibilità di discutere di più questioni in un’unica sede, evitando di instaurare procedimenti in diversi paesi con il rischio di ottenere pronunce contraddittorie.

In alternativa, c’è la mediazione secondo il decreto legislativo 28/2010 cosa prevede e quali vantaggi? Se avere un titolo immediatamente spendibile in Italia può strategicamente convenire alle parti (o a una delle parti, che riesce ad imporre la clausola contrattuale), allora la mediazione potrà essere condotta con i crismi del Decreto Legislativo 28/2010 (e modifiche successive), qualora ne ricorrano i presupposti (competenza del tribunale italiano o clausola contrattuale). Se la procedura si svolge sotto il cappello della normativa italiana in materia di mediazione, le parti potranno ottenere un accordo immediatamente esecutivo a costi più che contenuti.