Il sig. Roman Arkadyevich Abramovich è un imprenditore di nazionalità russa, israeliana e portoghese. Egli è, in particolare, il principale azionista della società madre di Evraz, uno dei principali gruppi russi nel settore siderurgico e minerario. Questo settore fornisce una notevole fonte di reddito al governo russo.
In seguito all’attacco della Russia contro l’Ucraina del 24 febbraio 2022, il Consiglio ha, tra l’altro, congelato i capitali e vietato l’ingresso o il transito nell’Unione europea di imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una fonte significativa di reddito al governo russo 1. Tali misure restrittive mirano ad aumentare la pressione sulla Russia nonché il costo delle azioni di quest’ultima dirette a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Il sig. Abramovich contesta dinanzi al Tribunale dell’Unione europea l’inserimento 2 e il mantenimento 3 del suo nome negli elenchi delle persone ed entità interessate da tali misure. Inoltre, egli chiede il risarcimento del danno causato alla sua reputazione, che egli stima in 1 milione di euro a titolo provvisorio.
Il Tribunale respinge il ricorso del sig. Abramovich e conferma quindi le misure restrittive adottate nei suoi confronti.
Infatti, il Consiglio non è incorso in errori di valutazione decidendo di inserire e poi di mantenere il nome del sig. Abramovich negli elenchi in questione, tenuto conto del suo ruolo all’interno del gruppo Evraz e in particolare della sua società madre.
Il Tribunale rileva, inoltre, che l’inserimento e il mantenimento del nome del sig. Abramovich negli elenchi non costituiscono una limitazione ingiustificata e sproporzionata dei suoi diritti fondamentali, tra i quali figurano, segnatamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà d’impresa e la libera circolazione. A tale riguardo, il Tribunale ricorda, in particolare, che il diritto dell’Unione prevede la possibilità di autorizzare l’uso dei capitali congelati per soddisfare bisogni fondamentali e di concedere autorizzazioni specifiche per scongelare fondi o altre risorse economiche.
Per quanto riguarda, più specificamente, l’asserita violazione del diritto del sig. Abramovich, in quanto cittadino portoghese e quindi dell’Unione, di circolare liberamente nel territorio della stessa, il Tribunale respinge l’argomento di quest’ultimo vertente su un pregiudizio sproporzionato a tale libertà in quanto non suffragato.
Poiché il sig. Abramovich non è riuscito a dimostrare che il suo inserimento e il suo mantenimento negli elenchi siano stati illegittimi, la sua domanda di risarcimento danni è parimenti respinta.