
L’impugnazione di Igor Shuvalov avverso la sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2024 è respinta…
Tra il 2008 e il 2018 Igor Shuvalov è stato vice primo ministro del governo russo. Dal 24 maggio 2018 è diventato presidente della Vnesheconombank (VEB.RF, Banca di sviluppo e del commercio estero, Russia). In quanto istituzione finanziaria pubblica, tale banca attua la politica economica decisa dal presidente della Russia e condotta dal governo di quest’ultima.
Nel febbraio 2022, ritenendo che Shuvalov sostenesse azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il Consiglio dell’Unione europea ha inserito il suo nome nell’elenco delle persone soggette alle misure restrittive adottate dall’Unione europea 1. Ciò ha comportato, in particolare, il congelamento dei suoi capitali e delle sue risorse economiche nonché il divieto d’ingresso e di transito nel territorio dell’Unione.
Nel settembre 2022 2 e nel marzo 2023 3 il Consiglio ha deciso di prorogare le misure restrittive nei suoi confronti.
Il ricorso di Shuvalov diretto all’annullamento di tali atti del Consiglio, nella parte in cui lo riguardano, è stato respinto dal Tribunale dell’Unione europea 4. Egli ha quindi impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.
La Corte respinge l’impugnazione, confermando dunque la sentenza del Tribunale.
La Corte osserva, in particolare, che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando che il Consiglio poteva fondarsi su cariche e dichiarazioni pubbliche di Shuvalov precedenti all’adozione degli atti controversi. Il Tribunale ha inoltre dichiarato correttamente che, da un lato, il Consiglio aveva dimostrato che Shuvalov sosteneva azioni o politiche avverse all’Ucraina e, dall’altro, che gli atti in questione erano stati sufficientemente motivati.
Inoltre, il Tribunale ha correttamente dichiarato che tali atti non pregiudicano il contenuto essenziale del diritto di proprietà di Igor Shuvalov e che la limitazione apportata dalle misure restrittive a tale diritto non appare manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo da esse perseguito.