Sin dal 1983 il Sig. G.B., originario di Belmonte Mezzagno (PA), di anni 60, è stato titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia e quindi legittimato a detenere armi e munizioni.
Tuttavia, nel 2016, a seguito della proposta formulata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, la Prefettura di Palermo decretava nei confronti del Sig. G.B. il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
In particolare, il suddetto divieto veniva adottato in ragione di un mero vincolo di parentela con soggetti pregiudicati per fatti di mafia.
Avverso tale provvedimento il Sig. G.B., con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, avviava un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo.
Gli Avv.ti Rubino e Piazza rilevavano in giudizio l’illegittimità del divieto disposto dalla Prefettura di Palermo adottato esclusivamente in ragione del mero vincolo di parentela con persone pregiudicate per mafia.
In particolare, a sostegno della illegittimità del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, i legali evidenziavano l’insussistenza di alcuna convivenza o diretta frequentazione tra il proprio assistito ed i soggetti pregiudicati indicati dall’Autorità di Polizia, sicché il divieto avrebbe dovuto ritenersi contrario alle norme del T.U.L.P.S., nonché adottato in difetto di una compiuta attività istruttoria ed in presenza di una carente motivazione
Ed ancora, gli avv.ti Rubino e Piazza, dimostravano in giudizio che il proprio assistito non risultava convivente con i soggetti pregiudicati in questione e che con gli stessi non sussisteva alcuna frequentazione, sicché il mero rapporto di parentela non avrebbe potuto rappresentare un indice di una capacità di abuso delle armi.
Ebbene, con sentenza del 15 ottobre 2024, condividendo le argomentazioni difensive sviluppate dagli Avv.ti Rubino e Piazza, il CGARS ha osservato che: “la sussistenza di un mero rapporto di parentela o d’affinità con un soggetto pregiudicato, ma non convivente, non è, di per sé e in assenza di ulteriori elementi, indice di una capacità di abuso delle armi, dovendo l’amministrazione valutare e rapportare l’incidenza di tali circostanze sul giudizio di affidabilità in relazione alla detenzione delle armi” e che, nel caso di specie, peraltro, non è stata rilevata alcuna frequentazione diretta con i soggetti ritenuti pregiudicati.
Pertanto, con la predetta sentenza il CGARS ha accolto il ricorso proposto dal Sig. G.B. annullando il provvedimento prefettizio e, conseguentemente, il Sig. G.B. potrà continuare a detenere le armi, le munizioni e gli esplodenti.