Il Consiglio di Stato respinge istanza proposta dal Ministero dell’Interno. Aspirante poliziotto originario di Erice sarà ammesso ai corsi per l’assunzione nella Polizia di Stato

Nel 2023, Il Sig. P.A., originario di Erice, veniva escluso dal concorso pubblico per l’assunzione quale Allievo Agente della Polizia di Stato, in quanto giudicato non idoneo per “deficit della forza muscolare”.

A fronte di ciò, l’aspirante poliziotto prontamente si sottoponeva ad uno specifico accertamento presso il Presidio Ospedaliero “S. Antonio Abate” dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e all’esito dell’handgrip test risultava che la media della forza muscolare delle tre misurazioni per ciascun arto rientrava nei limiti previsti dal bando di concorso per ciascuna mano.

Conseguentemente, ritenendo erronea la valutazione effettuata dalla Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico – fisica ed illegittima l’esclusione dal concorso, il Sig. P.A., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Lazio.

In particolare, tali legali rilevavano in giudizio che il giudizio di non idoneità avrebbe dovuto considerarsi arbitrario ed illogico, nonché frutto di una non corretta percezione dei fatti dal momento che risultava in palese contrasto con gli accertamenti effettuati presso il Presidio Ospedaliero di Trapani.

In ragione dei principi di prova offerti dalla difesa dell’aspirante poliziotto, il TAR-Lazio disponeva una verificazione tecnica, volta ad accertare la sussistenza o meno del deficit della forza muscolare riscontrato dall’Amministrazione, incaricando di ciò la Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica Militare. Quest’ultima, all’esito della suddetta verificazione, riscontrava l’insussistenza del deficit di forza rilevato in sede concorsuale e, conseguentemente, il TAR con ordinanza del luglio 2024 accoglieva l’istanza cautelare proposta dal Sig. P.A., il quale, veniva ammesso con riserva alle successive prove ed infine con sentenza del 20.11.2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Piazza, accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento di non idoneità impugnato.

Tuttavia, ritenendo erronea la suddetta sentenza, il Ministero dell’Interno proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia.

Al fine di resistere nel giudizio di appello si costituiva il Sig. P.A., sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Piazza, i quali rilevavano sia la correttezza della sentenza di primo grado, che l’assenza di alcun pregiudizio per il Ministero dell’Interno.

In particolare, detti legali rilevavano, che contrariamente a quanto sostenuto in appello dal Ministero, i costi di formazione del candidato non avrebbero potuto costituire un danno grave e irreparabile per l’amministrazione, di contro, la sospensione dell’efficacia della sentenza del T.A.R. avrebbe certamente rappresentato un pregiudizio per il proprio assistito.

Con ordinanza del 14.03.2025, il Consiglio di Stato, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Piazza, ha ritenuto insussistente il pregiudizio lamentato dall’Amministrazione e, nella ponderazione dei contrapposti interessi, ha ritenuto prevalente l’interesse del Sig. P.A., respingendo l’istanza cautelare proposta dal Ministero dell’Interno.

Pertanto, per effetto della suddetta ordinanza, il Ministero dell’Interno dovrà dare esecuzione alla sentenza resa dal T.A.R., provvedendo ad avviare, senza indugio, il giovane trapanese ai corsi di formazione propedeutici all’assunzione nella Polizia di Stato.