Il diritto dell’Unione non impone di conferire alle associazioni professionali di magistrati il diritto di impugnare decisioni connesse alla nomina dei procuratori

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Un’associazione professionale di magistrati rumeni impugna la nomina di taluni procuratori incaricati di condurre indagini concernenti cause in materia di corruzione in Romania. Essa ritiene che la normativa nazionale, su cui si fondano tali nomine, sia incompatibile con il diritto dell’Unione e non debba essere applicata.

Investita della presente causa, la Corte d’appello di Pitești (Romania) chiede alla Corte di giustizia se le norme processuali rumene che, in sostanza, impediscono alle associazioni di magistrati di proporre un ricorso contro la nomina di tali procuratori – dal momento che esse subordinano la ricevibilità di un simile ricorso all’esistenza di un legittimo interesse privato – siano conformi al diritto dell’Unione. Il giudice rumeno solleva inoltre questioni sulla compatibilità di tale normativa con gli impegni della Romania nella lotta contro la corruzione e con il diritto dell’Unione.
La Corte constata che il diritto dell’Unione non osta a una norma nazionale che esclude, in pratica, che le associazioni di magistrati possano impugnare la nomina di procuratori incaricati di esercitare l’azione penale nei confronti di giudici nell’ambito di procedimenti penali, esigendo che sia dimostrato un interesse privato, affinché un simile ricorso sia ricevibile. In linea di principio, spetta agli Stati membri decidere chi può intentare azioni giudiziarie, senza tuttavia ledere il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Vero è che, in taluni casi, il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di autorizzare le associazioni rappresentative ad agire in giudizio al fine di tutelare l’ambiente o di lottare contro le discriminazioni. Tuttavia, nessuna disposizione del diritto dell’Unione impone agli Stati membri, in via generale, di garantire alle associazioni professionali di magistrati il diritto di impugnare ogni incompatibilità con il diritto dell’Unione di una misura nazionale connessa allo status dei giudici.
Peraltro, il solo fatto che una normativa nazionale non autorizzi tali associazioni a proporre simili ricorsi non è sufficiente a generare, nella mente dei singoli, dubbi legittimi quanto all’indipendenza dei giudici rumeni.