Ciò vale anche nel caso in cui esso non benefici di una rigorosa tutela nella regione di cui trattasi conformemente alla direttiva «habitat», poiché le misure di gestione delle specie, come la caccia, devono in ogni caso essere dirette al mantenimento o al ripristino di tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente…
La direttiva «habitat» 1 è stata adottata al fine di conseguire un obiettivo essenziale, di interesse generale, perseguito dall’Unione: la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente, contribuendo a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
In Spagna, conformemente alla direttiva, le popolazioni di lupi iberici sono soggette a regimi di tutela distinti: quelle situate a sud del fiume Duero beneficiano di una rigorosa tutela. Le popolazioni situate a nord di tale fiume hanno, dal canto loro, la qualificazione di specie animale di interesse comunitario che può formare oggetto di misure di gestione.
Ai sensi di una legge regionale, il lupo era designato come una specie di cui è autorizzata la caccia a nord del fiume Duero nella Comunità autonoma di Castiglia e León (Spagna). Nel 2019 il governo regionale ha approvato un piano faunistico venatorio territoriale relativo al lupo negli ambiti territoriali di caccia situati a nord di tale fiume per le stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Tale piano consentiva di cacciare un totale di 339 lupi 2 3. L’Associazione per la conservazione e lo studio del lupo iberico (ASCEL) ha proposto ricorso avverso tale piano dinanzi alla Corte superiore di giustizia di Castiglia e León 4.
Il giudice spagnolo dubita della compatibilità della legge regionale con la direttiva e interroga la Corte di giustizia al riguardo. Difatti, secondo una relazione per il periodo 2013-2018, inviata dalla Spagna alla Commissione nel 2019, il lupo si trovava in uno stato di conservazione «insoddisfacente-inadeguato» nelle tre regioni che esso occupava nel territorio nazionale (mediterranea, atlantica e alpina), le prime due delle quali comprendenti la Castiglia e León.
La Corte risponde che la legge regionale è contraria alla direttiva.
Il lupo non può infatti essere designato come una specie di cui è autorizzata la caccia in una parte del territorio di uno Stato membro quando il suo stato di conservazione a livello nazionale è insoddisfacente.
Il fatto che una specie animale possa formare oggetto di misure di gestione non implica che il suo stato di conservazione sia soddisfacente.
Lo scopo di tali misure deve essere quello di mantenere o ripristinare la specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente. Pertanto, qualora tali misure includano norme riguardanti la caccia, esse sono destinate a limitarla e non ad estenderla. Ove risulti necessario, la caccia può quindi anche essere vietata.
Inoltre, una decisione che autorizza la caccia di una specie deve essere giustificata e fondata sui dati di sorveglianza dello stato di conservazione di tale specie 5 6. Per di più, tale sorveglianza deve essere oggetto di un’attenzione specifica qualora la specie sia considerata, in generale, una specie di interesse comunitario. Ebbene, la Comunità autonoma di Castiglia e León non ha tenuto conto, in sede di elaborazione del piano controverso, della relazione del 2019, secondo la quale il lupo si trovava in uno stato di conservazione insoddisfacente in Spagna.
In ogni caso, le valutazioni dello stato di conservazione di una specie e dell’opportunità di adottare misure di gestione devono essere effettuate tenendo conto della relazione elaborata dagli Stati membri ogni sei anni ai sensi della direttiva nonché dei più recenti dati scientifici, ottenuti grazie alla sorveglianza da essi svolta. Tali valutazioni devono essere effettuate non solo a livello locale, ma anche a livello della regione biogeografica, o ancora a livello transfrontaliero 7. Quando una specie animale si trova in uno stato di conservazione insoddisfacente, le autorità competenti devono adottare misure al fine di migliorare lo stato di conservazione della specie interessata, in modo tale che le popolazioni di quest’ultima raggiungano in futuro uno stato di conservazione soddisfacente duraturo. In tale contesto, provvedimenti di protezione, quali la restrizione o il divieto della caccia, possono essere necessari qualora sussista un’incertezza quanto ai rischi esistenti per il mantenimento di una specie in uno stato di conservazione soddisfacente (principio di precauzione).