L’Istituto comunica di aver concluso il riesame d’ufficio di circa 42mila domande di indennità COVID-19 per il mese di marzo 2020, in precedenza respinte, relative ai titolari di assegno ordinario di invalidità (19mila circa) e ai lavoratori stagionali (23mila circa) con qualifica rilevata attraverso le comunicazioni obbligatorie (UNILAV). Queste domande saranno quindi poste in pagamento sia per il mese di marzo che per il mese di aprile 2020.
Lavoratori dello spettacolo
Il decreto Rilancio ha previsto, per i lavoratori dello spettacolo, una indennità COVID-19 di 600 euro mensili per i mesi di aprile e maggio. I beneficiari iscritti al Fondo dei Lavoratori dello Spettacolo sono ricompresi in due platee: lavoratori con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva, nel medesimo anno, un reddito non superiore a 50.000 euro; lavoratori con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva nel medesimo anno un reddito non superiore a 35.000 euro.
Per entrambe le platee è prevista l’incompatibilità con le pensioni dirette o con il lavoro dipendente verificati alla data del 19 maggio 2020. Per entrambe le platee, inoltre, si precisa che sono online le domande di accesso con unico format per le due mensilità. Coloro che, con il requisito dei 30 contributi giornalieri, hanno già presentato domanda per il mese di marzo non devono presentare nuova domanda.
Termini per titolari di assegno ordinario e Reddito di Cittadinanza
A seguito delle novità introdotte dal decreto Rilancio del 19 maggio 2020, si comunica che i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità potranno presentare domanda per le indennità COVID-19 per il mese di marzo, entro lunedì 8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno). L’eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell’indennità per il mese di aprile.
Analogo termine, prorogato all’8 giugno 2020, viene previsto per i titolari di Reddito di Cittadinanza che, pur non avendo diritto all’indennità per il mese di marzo, possono beneficiare dell’integrazione del Reddito di Cittadinanza stesso fino a capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020. In caso di ammissione al beneficio non sarà quindi pagata l’indennità COVID-19, ma esclusivamente una integrazione del proprio Reddito di Cittadinanza in corso di percezione.
Indennità COVID-19 e Reddito di Emergenza
Si precisa, infine, che ai sensi dell’articolo 82 del decreto Rilancio, le indennità COVID-19 sono incompatibili con il Reddito di Emergenza (REM).