Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale contenete i criteri e le modalità per la concessione, da parte degli Enti di previdenza privatizzati, dell’indennità una tantum, pari a 200 euro, prevista dall’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti a seguito della crisi energetica e al rincaro dei prezzi.
Possono beneficiare dell’indennità, che è una tantum, i giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Inpgi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e a condizione che alla data del 18 maggio scorso:
- fossero già iscritti all’Ente, con partita IVA attiva e attività lavorativa già avviata entro la medesima data;
- abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale, della contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020. Questo requisito non si applica a tutti coloro per i quali alla data del 18 maggio non fossero previste scadenze ordinarie di pagamento da effettuare. Possono quindi fare domanda anche coloro che si sono iscritti nel periodo 1° gennaio – 17 maggio 2022.
Per quanto riguarda il requisito reddituale dei 35 mila euro, questo è calcolato:
- al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- ed escludendo dal computo i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.
Inoltre, sulla base di quanto disposto dall’art. 20 del DL n. 144 del 23 settembre 2022, se nel periodo d’imposta 2021 il reddito complessivo percepito – determinato sempre sulla base dei predetti criteri – sia stato non superiore a 20.000 euro annui, è prevista una maggiorazione dell’importo del Bonus di ulteriori 150 euro. A tal fine, nella domanda da presentare al’Istituto dovrà essere evidenziata questa specifica condizione reddituale.
Per ottenere il bonus è infatti necessario presentare apposita domanda all’Inpgi sul modulo predisposto, a decorrere dalle ore 12 del 26 settembre, ed entro le ore 20 del 30 novembre 2022, esclusivamente in modalità telematica accedendo all’interno della propria area riservata (https://areaiscritti.inpgi.it) e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web.
E’ opportuno, quindi, verificare la corrente validità dei codici di accesso alla propria area riservata e, qualora siano scaduti ovvero se ne sia sprovvisti, è necessario attivare il prima possibile la procedura (reperibile qui – link http://www.inpgi.it/?q=node/900 ) per il recupero.
ATTENZIONE: Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente all’Inps e
all’Inpgi, l’istanza per ottenere il bonus dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
Gli Uffici dell’Inpgi, dopo aver verificato la regolarità dei previsti requisiti, provvederanno ad erogare la somma in favore di coloro che ne avranno fatto richiesta.
L’erogazione avverrà sulla base dell’ordine cronologico della presentazione delle domande.