Per la Corte di Giustizia Ue il framing senza autorizzazione non è consentito (1).
Il framing, indurre un pensiero in maniera non esplicita, ha montagne di studi sull’uso psicologico ed economico (2). La Corte di Lussemburgo ha sentenziato su un suo uso specifico: i link che in Internet utilizziamo per far approfondire quello che spubblichiamo (3). Ma, oltre ad autorizzare a farlo, il divieto deve essere mediante misure tecnologiche efficaci (4). Non sono vietati i link, ma quelli che rendono avulso il contesto (la pagina) da dove proviene questo link; e ci deve anche essere tecnologicamente impedito.
La sentenza non ha quindi messo un paletto per l’Internet dei pochi. Non nega la natura di Internet, Rete connessa e interattiva. Ha posto condizioni d’uso preservando il diritto d’autore, incluso quello di chi propone un link.
Per i navigatori che scrivono per e su Internet: attenzione ai facili divieti e intimazioni alla cancellazione che potrebbero giungerci facendo riferimento a questa sentenza.
1 – https://www.aduc.it/notizia/framing+senza+autorizzazione+illegale+corte_137837.php
2 – in pubblicità, lavorando sull’inconscio, p.e: vendere una maglietta di 30 euro dicendo che costa 1 euro al giorno.
3 – così lo definisce la Corte di Giustizia: “La tecnica del framing consiste nel dividere una pagina di un sito Internet in più riquadri e nel visualizzare in uno di essi, mediante un link cliccabile o un link Internet incorporato (inline linking), un elemento proveniente da un altro sito al fine di nascondere agli utenti di tale sito l’ambiente di origine al quale appartiene tale elemento”.
4 – la Corte precisa che il titolare del diritto d’autore non può limitare il suo consenso al framing se non mediante misure tecnologiche efficaci. Infatti, in assenza di misure del genere, potrebbe essere difficile verificare se tale titolare abbia inteso opporsi al framing delle sue opere.
Vincenzo Donvito, presidente Aduc