Il piano telefonico concordato prevedeva 80 euro bimestrali, ma nella prima fattura si era trovato quasi 50 euro di spese ulteriori per servizi mai richiesti né accettati. Così un consumatore di Rieti, dopo aver cercato inutilmente di chiarire la vicenda con la compagnia telefonica, si è rivolto a Confconsumatori e ora non solo avrà il rimborso delle spese sostenute, ma anche un indennizzo esemplare di 1420 euro.
LA SCOPERTA DEI SERVIZI NON RICHIESTI – Un consumatore reatino aveva sottoscritto, presso un centro H3g (Tre), un piano telefonico con pagamento bimestrale per 80 euro complessivi. Consultando la prima fattura ricevuta, però, aveva notato dei costi aggiuntivi per un totale di 48,33 euro. Il titolare dell’utenza non era stato informato dell’attivazioni di tali servizi aggiuntivi (relativi a H3g e altri fornitori), nè tantomeno li aveva mai accettati
L’INTERVENTO DI CONFCONSUMATORI – Stupito e amareggiato, il consumatore aveva contattato la compagnia telefonica, la quale si era limitata a ribadire che i servizi attivati dovevano essere disdetti entro e non oltre sette giorni dalla ricezione dell’SMS di attivazione. A quel punto, il reatino aveva deciso di affidarsi alla Confconsumatori di Rieti che, dopo l’invio di reclami (rimasti senza risposta) aveva convocato la società per un tentativo di conciliazione, ma H3g non si era presentata alla seduta. A quel punto non restava che citare in giudizio la compagnia.
LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE – Il Giudice di Pace di Rieti ha riconosciuto, nei confronti del Consumatore, l’ingiusta attivazione di servizi, che lo stesso non aveva richiesto, condannando così la H3G S.p.a. alla restituzone dei costi indebitamente applicate al pagamento di un indennizzo per servizi non richiesti nonché al risarcimento del danno non patrimoniale. La Compagnia è stata condannata a restituire 95,76 euro di somme pagate (oltre le spese legali), più ulteriori 120 euro a titolo di indennizzo per l’attivazione di servizi non richiesti, 500 euro a titolo di danno non patrimoniale e 800 euro a titolo di indennizzo per la mancata risposta ai reclami e per la mancata partecipazione al tentativo di conciliazione.
«E’ importante ricordare a tutti i consumatori – afferma l’avvocata Francesca Tilli, legale della Confconsumatori Rieti – che esistono precisi obblighi a carico delle compagnie telefoniche che sono direttamente responsabili in forza del principio di buona fede e correttezza contrattuale, così come previsto dall’art. 1175 e 1375 c.c. In particolare, la compagnia ha l’obbligo di informare tempestivamente l’utente di anomalie nei consumi ed eventualmente di procedere alla sospensione cautelativa del servizio. Pertanto, in assenza di tali “accortezze”, la compagnia telefonica deve ritenersi inadempiente nei confronti del consumatore, con conseguente riconoscimento a favore di quest’ultimo del diritto a non corrispondere l’intera somma fatturata e non solo».