La notizia di poche ore fa conferma che la Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi ha negato l’estradizione dei 10 terroristi arrestati nel 2021 nell’ambito dell’operazione “Ombre rosse”.
Le motivazioni risultano solo richiamate dagli organi di stampa in modo lacunoso ma pare si giustifichino sugli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul rispetto della vita privata e familiare e sul giudizio in contumacia.
Restiamo in attesa di comprendere le basi del richiamo all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul “Diritto al rispetto della vita privata e familiare” quando il contro interesse in causa è il mancato rispetto del diritto alla vita di ogni Vittima caduta; così come sarà interessante leggere le osservazioni mosse al giudizio in contumacia, quando i soggetti coinvolti si sono deliberatamente dati alla fuga o alla latitanza.
Senza voler entrare nel merito, fino a quando non saranno disponibili le motivazioni per esteso, si ritiene opportuno sottolineare un dato tuttavia essenziale: la procedura di estradizione si fonda essenzialmente sul principio del reciproco riconoscimento dei provvedimenti giudiziari tra Stati.
Appare quindi evidente che la giurisdizione francese ritiene di non riconoscere i provvedimenti giudiziari emessi dall’Italia nei procedimenti che hanno visti imputati, e poi condannati, soggetti che, a vario titolo, hanno seminato terrore negli anni di piombo.
Confidiamo che il procuratore generale della Corte d’Appello di Parigi, unico soggetto legittimato, decida di impugnare tale diniego.
ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE