Qualora sia impossibile rintracciare un imputato, quest’ultimo può essere giudicato o condannato in contumacia ma ha il diritto, successivamente, di ottenere la riapertura del processo, in sua presenza, sul merito della causa…
Tuttavia, tale diritto gli può essere negato se si è volontariamente sottratto alla giustizia, impedendo alle autorità di informarlo sullo svolgimento del processo.
IR, accusato di avere partecipato ad un’associazione per delinquere diretta a commettere reati tributari punibili con pene detentive, è stato oggetto in Bulgaria di indagini penali. Un primo atto di imputazione gli era stato notificato personalmente e IR aveva indicato un indirizzo al quale poteva essere contattato. Non era stato tuttavia possibile, al momento dell’apertura della fase giurisdizionale, reperirlo a tale indirizzo, di modo che lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) non aveva potuto convocarlo all’udienza. Neanche l’avvocato designato d’ufficio da tale giudice era entrato in contatto con l’imputato. Inoltre, poiché l’atto di imputazione notificato a IR era viziato da un’irregolarità, esso era stato dichiarato nullo e il procedimento era stato concluso. Dopo la formulazione di un nuovo atto di imputazione e la riapertura del procedimento, IR era stato nuovamente ricercato, ma senza esito positivo. Il giudice del rinvio ne ha infine dedotto che IR si era dato alla fuga e che, pertanto, la causa poteva essere giudicata in sua assenza.
Tuttavia, affinché l’interessato sia correttamente informato delle garanzie procedurali di cui dispone, il giudice del rinvio si chiede in quale delle ipotesi previste dalla direttiva 2016/343 [1] rientri la situazione di IR, il quale si è dato alla fuga dopo aver ricevuto comunicazione del primo atto di imputazione, ma prima dell’inizio della fase giurisdizionale del processo penale [2].
La Corte risponde che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia. In tal caso, tuttavia, tale imputato deve avere la possibilità, in linea di principio, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l’accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. La Corte precisa peraltro che tale diritto può essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest’ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all’azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo.
Giudizio della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, per quanto riguarda l’ambito di applicazione e la portata del diritto a un nuovo processo, occorre considerare l’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 9 della direttiva 2016/343 come aventi efficacia diretta. Tale diritto è riservato alle persone il cui processo è svolto in contumacia anche laddove le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non siano soddisfatte. Per contro, la facoltà riconosciuta agli Stati membri dalla direttiva 2016/343 allorché sono soddisfatte le condizioni previste al suo articolo 8, paragrafo 2, di svolgere un processo in contumacia e di eseguire la decisione senza prevedere il diritto a un nuovo processo, si basa sul presupposto che l’interessato, debitamente informato, abbia rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile ad esercitare il diritto di presenziare al processo.
Tale interpretazione garantisce il rispetto della finalità della direttiva 2016/343, che consiste nel rafforzare il diritto a un processo equo nei procedimenti penali, in modo da aumentare la fiducia degli Stati membri nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri, e da garantire il rispetto dei diritti della difesa, evitando nel contempo che una persona che, pur essendo stata informata dello svolgimento di un processo, abbia rinunciato in modo inequivocabile a presenziare al processo, possa, a seguito di una condanna in contumacia, esigere lo svolgimento di un nuovo processo e, in tal modo, ostacolare abusivamente l’efficacia dell’azione penale e la buona amministrazione della giustizia. Per quanto riguarda l’informazione relativa allo svolgimento del processo e alle conseguenze della mancata comparizione, la Corte precisa che spetta al giudice nazionale verificare se un documento ufficiale, che indichi in modo inequivocabile la data e il luogo fissati per il processo e, in caso di mancata rappresentanza da parte di un avvocato incaricato, le conseguenze di un’eventuale mancata comparizione, sia stato portato all’attenzione dell’interessato. Lo stesso giudice deve inoltre verificare se tale documento sia stato notificato in tempo utile, in modo da consentire all’interessato, qualora decida di partecipare al processo, di predisporre utilmente la propria difesa.
Per quanto riguarda, più in particolare, gli imputati latitanti, la Corte constata che la direttiva 2016/343 osta a una normativa nazionale che esclude il diritto a un nuovo processo per il solo motivo che l’interessato si è dato alla fuga e che le autorità non sono riuscite a rintracciarlo. Solo qualora risulti da indizi precisi e oggettivi che l’interessato, pur essendo stato ufficialmente informato di essere accusato di aver commesso un reato e, sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, agisca deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo, si può ritenere che tale interessato sia stato informato del processo e abbia rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile ad esercitare il suo diritto di presenziare a quest’ultimo, situazione che rientra nell’ipotesi prevista all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 [3]. L’esistenza di tali indizi precisi e oggettivi può, ad esempio, essere constatata qualora l’interessato abbia volontariamente comunicato un indirizzo errato alle autorità nazionali competenti in materia penale o non si trovi più all’indirizzo da esso comunicato. Peraltro, per determinare se le informazioni fornite all’interessato siano sufficienti, occorre prestare particolare attenzione, da un lato, alla diligenza dimostrata dalle autorità pubbliche nell’informare l’interessato e, dall’altro, alla diligenza di cui quest’ultimo ha dato prova al fine di ricevere dette informazioni.
La Corte precisa inoltre che tale interpretazione rispetta il diritto a un equo processo sancito agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
[1] Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).
[2] Più in particolare, l’articolo 8 della direttiva 2016/343 riguarda il diritto di presenziare al processo. Secondo il paragrafo 2 di tale articolo, gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’interessato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione oppure che, una volta informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato da sé stesso oppure dallo Stato. Secondo l’articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva, qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’interessato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al suddetto paragrafo 2 perché l’interessato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l’adozione e l’esecuzione di una decisione. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli interessati, una volta informati della suddetta decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9 della stessa direttiva. Più in particolare, ai sensi di tale articolo 9, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, devono disporre del diritto a un nuovo processo.
[3] Salvo le esigenze particolari delle persone vulnerabili di cui ai considerando 42 e 43 della direttiva 2016/343.