Nel 2019, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Italia) ha inflitto alla Green Network, una società italiana di distribuzione di elettricità e gas naturale, una sanzione amministrativa pecuniaria di EUR 655 000 per aver violato degli obblighi di trasparenza tariffaria. Detta autorità le ha inoltre ordinato di restituire ai propri clienti finali un importo di EUR 13 987 495,22, fatturato a questi ultimi a titolo di costi di gestione amministrativa in applicazione di una clausola contrattuale considerata illegittima da questa stessa autorità.
Dopo aver impugnato tale decisione senza successo dinanzi ad un giudice amministrativo, la Green Network ha adito in appello il Consiglio di Stato italiano, dinanzi al quale essa ha fatto valere che il potere dell’autorità di regolazione nazionale di ordinare la restituzione di somme fatturate ai clienti, previsto dal diritto italiano, era contrario alla direttiva 2009/72 1.
In tale contesto, il Consiglio di Stato ha sottoposto due questioni pregiudiziali alla Corte aventi ad oggetto l’articolo 37, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2009/72, relativo ai poteri delle autorità di regolazione, e l’allegato I di tale direttiva, che menziona le misure che gli Stati membri devono adottare per tutelare i consumatori.
Nella sua sentenza, la Corte precisa che l’articolo 37, paragrafo 1, lettere i) ed n) 2, e paragrafo 4, lettera d) 3, della direttiva 2009/72, nonché l’allegato I di quest’ultima, non ostano a che uno Stato membro conferisca all’autorità di regolazione nazionale il potere di ordinare alle società elettriche di restituire ai loro clienti finali la somma corrispondente al corrispettivo versato da questi ultimi a titolo di «costi di gestione amministrativa» in applicazione di una clausola contrattuale considerata illegittima dall’autorità suddetta. Ciò vale anche nel caso in cui l’ordine di restituzione in questione non sia fondato su ragioni attinenti alla qualità del servizio di cui trattasi fornito da dette società, bensì sulla violazione di obblighi di trasparenza tariffaria.
Giudizio della Corte
La Corte sottolinea, anzitutto, che, ai fini del perseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/72, questa esige dagli Stati membri che essi conferiscano alle loro autorità di regolazione nazionali ampie prerogative in materia di regolazione e di sorveglianza del mercato dell’elettricità, al fine segnatamente di garantire la tutela dei consumatori.
Essa rileva poi che l’articolo 37 della direttiva 2009/72, relativo ai compiti e ai poteri dell’autorità di regolazione, non fa menzione della competenza di imporre alle società elettriche la restituzione di qualsiasi somma percepita a titolo di una clausola contrattuale considerata illegittima. Tuttavia l’utilizzo, nell’articolo 37, paragrafo 4, della direttiva 2009/72, dell’espressione «all’autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti» indica che poteri diversi da quelli espressamente menzionati in detto articolo 37, paragrafo 4, possono essere attribuiti ad un’autorità siffatta al fine di permetterle di assolvere i propri compiti contemplati all’articolo 37, paragrafi 1, 3 e 6, di tale direttiva.
Inoltre, assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza che gravano sulle società elettriche e tutelare i consumatori rientrano tra i compiti delle autorità di regolazione nazionali contemplati all’articolo 37, paragrafi 1, 3 e 6, di detta direttiva.
La Corte constata, pertanto, che uno Stato membro può conferire all’autorità di regolazione il potere di ordinare a tali operatori la restituzione delle somme da essi percepite in violazione delle prescrizioni in materia di tutela dei consumatori, e segnatamente quelle concernenti l’obbligo di trasparenza e l’esattezza della fatturazione.
Una tale interpretazione non è rimessa in discussione dal fatto che l’articolo 36 della direttiva 2009/72 stabilisce, in sostanza, che l’autorità di regolazione nazionale adotta le misure necessarie «in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze», o che l’articolo 37, paragrafo 1, lettera n), di tale direttiva contiene l’espressione «in collaborazione con altre autorità competenti».
Infatti, non risulta dalle disposizioni di cui sopra che, in un caso come quello di cui al procedimento principale, soltanto una di queste altre autorità nazionali possa ordinare la restituzione delle somme indebitamente riscosse dalle società elettriche presso i clienti finali. Al contrario, l’impiego dei termini «se del caso» implica che tale consultazione è necessaria unicamente qualora la misura che si intende adottare possa avere implicazioni per altre autorità competenti.
Infine, la Corte precisa che nella misura in cui la tutela dei consumatori e il rispetto degli obblighi di trasparenza rientrano tra i compiti previsti dall’articolo 37 della direttiva 2009/72, il motivo esatto per cui, al fine di assolvere uno di questi compiti, viene ordinato ad una società elettrica di rimborsare i propri clienti non è rilevante.