L’esclusione parziale di cittadini di altri Stati membri dai campionati tedeschi di atletica leggera a livello amatoriale, può essere contraria al diritto dell’Unione

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Diritti & integrazione: la partecipazione ai campionati tedeschi di atletica leggera nella categoria senior, a livello amatoriale, era inizialmente aperta ai cittadini di altri Stati membri se titolari, da almeno un anno, di un diritto di partecipazione a nome di un’associazione sportiva o di un’associazione tra atleti tedesca.

 

Il 17 giugno 2016 il Deutscher Leichtathletikverband eV (DLV) (Federazione tedesca di atletica leggera; in prosieguo: il «DLV»), modificando la Deutsche Leichtathletikordnung (regolamento tedesco sull’atletica leggera), ha eliminato tale possibilità. Tuttavia, secondo il DLV, gli atleti di cui trattasi possono, in certi casi e a determinate condizioni, ottenere un diritto di partecipazione senza valutazione. Il DLV giustifica tale modifica facendo valere che il campione tedesco dovrebbe essere unicamente un atleta di cittadinanza tedesca che possa partecipare ai campionati internazionali sotto l’abbreviazione «GER», vale a dire Germania.

A causa di detta modifica, il sig. Daniele Biffi, cittadino italiano residente in Germania, che aveva partecipato dal 2012 ai campionati tedeschi di sport amatoriale nella categoria senior, è stato escluso da un campionato, nel mese di marzo del 2017, e ha ottenuto il diritto di partecipare ad un campionato a fine giugno/inizio luglio 2017 solo «come esterno» o «senza valutazione» e nei casi comprendenti eliminatorie e una finale, senza poter partecipare a quest’ultima.

Il sig. Biffi e l’associazione sportiva berlinese TopFit di cui è membro hanno adito l’Amtsgericht Darmstadt (tribunale circoscrizionale di Darmstadt, Germania) affinché il sig. Biffi fosse autorizzato alla partecipazione e alla valutazione in futuri campionati tedeschi di atletica leggera nella categoria senior. Essi fanno valere che il sig. Biffi soddisfa tutte le condizioni richieste dal DLV, in particolare in materia di prestazioni sportive, tranne la condizione relativa al possesso della cittadinanza tedesca.

L’Amtsgericht Darmstadt chiede alla Corte di giustizia se tale condizione di cittadinanza costituisca una discriminazione illegittima, contraria al diritto dell’Unione.

In particolare, l’Amtsgericht Darmstadt desidera sapere se il diritto dell’Unione osti a una normativa di una federazione sportiva nazionale, come quella di cui trattasi, in forza della quale un cittadino dell’Unione, cittadino di un altro Stato membro, che risieda da molti anni nel territorio della federazione in questione e pratichi la corsa a livello amatoriale nella categoria senior, non può partecipare ai campionati nazionali in tali discipline allo stesso titolo dei cittadini nazionali o può parteciparvi solo «come esterno» o «senza valutazione», senza aver accesso alla finale e senza poter ottenere il titolo di campione nazionale.

Con la sua sentenza odierna, la Corte risponde che il diritto dell’Unione [1] osta, in un caso siffatto, a una normativa del genere, a meno che essa sia giustificata da considerazioni oggettive e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito, circostanza che spetta all’Amtsgericht Darmstadt verificare.

La Corte sottolinea che sembra legittimo riservare l’attribuzione del titolo di campione nazionale in una determinata disciplina sportiva ad un cittadino nazionale, in quanto tale elemento nazionale può essere considerato una caratteristica del titolo stesso di campione nazionale. Tuttavia, occorre che le restrizioni derivanti dal perseguimento di detto obiettivo per i cittadini dell’Unione siano conformi al principio di proporzionalità.

In proposito, le due giustificazioni addotte dal DLV non appaiono basate su considerazioni oggettive.

Infatti, per quanto concerne, da un lato, la designazione del campione nazionale che rappresenterà il suo Paese ai campionati internazionali, il DLV non seleziona esso stesso i partecipanti ai campionati internazionali della categoria senior, ma sono gli atleti appartenenti ad un’associazione sportiva affiliata al DLV e che soddisfano le condizioni di prestazione che, a prescindere dalla loro cittadinanza, possono partecipare a tali campionati ed iscriversi essi stessi. Pertanto, un cittadino di uno Stato membro diverso dalla Germania può diventare campione d’Europa di corsa nella categoria senior gareggiando per la Germania.

Per quanto riguarda, dall’altro, l’asserita necessità di adottare le stesse regole per tutte le categorie di età, essa non è suffragata dalle dichiarazioni del DLV, secondo cui quest’ultimo seleziona i migliori atleti nazionali per partecipare ai campionati internazionali solo nella categoria élite.

Spetta all’Amtsgericht Darmstadt verificare se esistano altre giustificazioni delle norme relative alla non ammissione di cittadini stranieri ai campionati nazionali.

Nel corso di tale esame, l’Amtsgericht Darmstadt dovrà tener conto del fatto che, in Germania, tale esclusione non è esistita per anni nella categoria senior, e dell’obiettivo del diritto dell’Unione di promuovere maggiormente l’apertura nelle competizioni e dell’importanza di integrare i residenti, soprattutto quelli di lunga durata, come, nel caso di specie, il sig. Biffi, nello Stato membro ospitante.

Qualora esista un meccanismo relativo alla partecipazione di un atleta straniero ad un campionato nazionale, quantomeno alle eliminatorie e/o come esterno, la non ammissione totale di tale atleta a detti campionati a motivo della sua cittadinanza risulta in ogni caso sproporzionata.

[1] In particolare, gli articoli 18 (divieto di discriminazione in ragione della cittadinanza), 21 (libera circolazione dei cittadini dell’Unione) e 165 (tra l’altro, promozione dei profili europei dello sport) del Trattato FUE.