È quanto avviene in particolare nel caso in cui, secondo il diritto internazionale, lo Stato membro richiesto sia tenuto ad estradare l’interessato e lo Stato terzo richiedente l’estradizione non presti il proprio consenso all’esecuzione della pena sul territorio dello Stato membro richiesto
La Bosnia-Erzegovina ha chiesto alla Germania, ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, l’estradizione di un bosniaco che possiede anche la cittadinanza croata e che, in tale qualità, è un cittadino dell’Unione.
Secondo il Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera (Germania), la Germania è in linea di principio obbligata ad estradare l’interessato in forza degli impegni assunti nei confronti della Bosnia-Erzegovina nell’ambito della Convenzione europea di estradizione.
Esso si chiede, tuttavia, se il diritto dell’UE osti all’estradizione, e ciò alla luce del diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ma anche del divieto di discriminazione sulla base della nazionalità. Infatti, la legge fondamentale tedesca vieta l’estradizione dei cittadini tedeschi verso uno Stato terzo. In questo contesto, il diritto dell’Unione consente una differenza di trattamento tra i cittadini tedeschi e i cittadini di altri Stati membri aventi, come l’interessato, residenza permanente nel territorio nazionale, nel senso che questi ultimi cittadini non beneficiano di tale divieto, soltanto se detta differenza si fonda su considerazioni oggettive ed è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale.
Nutrendo dubbi riguardo all’applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso in cui esista un obbligo di estradizione in forza del diritto internazionale, il Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, ha sottoposto talune questioni alla Corte. Esso rileva che le autorità tedesche hanno informato le autorità croate della domanda di estradizione, senza alcun riscontro da parte loro. Tuttavia, secondo il diritto tedesco, l’interessato potrebbe scontare la sua pena in Germania qualora la Bosnia-Erzegovina vi acconsentisse.
Con l’odierna sentenza, la Corte risponde che, in tale situazione, lo Stato membro richiesto (la Germania) deve cercare attivamente di procurarsi tale consenso, affinché la pena sia eseguita sul territorio di detto Stato membro, in tal modo permettendo che il rischio d’impunità sia evitato pur adottando nei confronti del cittadino di cui trattasi una misura meno restrittiva della sua libertà di circolazione rispetto alla sua estradizione verso uno Stato terzo.
Tuttavia, qualora un simile consenso non fosse ottenuto, il diritto dell’Unione (nella fattispecie, il diritto di cui dispongono i cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri nonché il divieto di discriminazione) non osta a che lo Stato membro richiesto (la Germania) proceda all’estradizione del cittadino dell’Unione, in applicazione di una convenzione internazionale. Altrimenti, sussisterebbe un rischio che l’interessato resti impunito.
E’ tuttavia importante ricordare che l’estradizione resta esclusa, in applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, qualora sussista un rischio serio che l’interessato sia sottoposto, nello Stato terzo di cui trattasi, alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.