Entro il 31/12/2018 chi ancora fosse in possesso di un libretto di deposito -bancario o postale- al portatore, ovvero non nominativo e non riconducibile ad alcun soggetto specifico, dovrà estinguerlo.
Si ricorda infatti che già dal 4 Luglio 2017 -grazie a modifiche apportate alle norme antiriciclaggio dal D.lgs.90/2017.- è cessata l’emissione di questi libretti ed è vietato il loro trasferimento, con concessione ai possessori di un lasso di tempo -ora in scadenza- per liberarsene.
L’estinzione deve essere richiesta allo sportello bancario o postale emittente, scegliendo tra:
– conversione in un libretto nominativo;
– trasferimento saldo su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
– liquidazione saldo in contanti.
Si rammenta anche a fronte di trasferimenti di libretti al portatore la legge prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa variabile da 250 a 500 euro. Il Ministero dell’Economia, con una nota del 22 Novembre scorso, ricorda che questa sanzione è applicabile da Gennaio 2019 anche a chiunque si presenti presso uno sportello bancario o postale per eseguire movimentazioni sul libretto, stante comunque l’obbligo di liquidarne il saldo.
Ogni informazione sulle normative antiriciclaggio che rigaurdano, oltre ai libretti, l’utilizzo di contanti e assegni si trova sulla scheda pratica ASSEGNI, CONTANTI, LIBRETTI E TITOLI AL PORTATORE: LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO: https://sosonline.aduc.it/scheda/assegni+contanti+libretti+titoli+al+portatore+nuove_13606.php
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo