Il committente risponde anche per le società di cui si avvale. Grave il fenomeno delle “scatole cinesi”…
Chi commissiona una campagna promozionale deve sempre verificare che le società incaricate di svolgerla operino correttamente e non utilizzino illecitamente i dati di consumatori che non desiderano essere disturbati. Questa la decisione del Garante per la privacy nel sanzionare due società per l’invio di milioni di sms pubblicitari.
L’Autorità era intervenuta su richiesta di due reclamanti che si lamentavano per la continua ricezione di messaggi indesiderati. Entrambi avevano provato a contattare la società che inviava i messaggi o quella che offriva le promozioni, chiedendo di non essere più disturbati, ma senza successo e senza neppure ottenere riscontri soddisfacenti su dove avessero acquisito i loro dati personali.
Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha verificato che la società committente aveva incaricato un’azienda operante nel marketing di inviare sms promozionali a potenziali clienti. La società di marketing si era poi avvalsa di altri fornitori che a loro volta avevano acquisito le banche dati da terzi. In questa successione di passaggi, sul modello delle scatole cinesi, è emerso che i dati delle persone contattate provenivano da liste non verificate – con evidenti profili di illiceità – costituite da soggetti esteri con informazioni in parte derivanti da registrazioni a portali informativi o da concorsi online. Due list editor avevano dichiarato la propria sede in Florida e in Svizzera senza aver neppure nominato un proprio rappresentante in Italia, in violazione del GDPR. Al riguardo l’Autorità ha ricordato che l’ordinato svolgimento delle attività di marketing, con l’utilizzo di dati raccolti lecitamente e aggiornati, oltre ad evitare pericolose derive (quali phishing e truffe), giova al mercato stesso tutelando gli operatori virtuosi e rafforzando la fiducia degli interessati. È pertanto necessario adottare la massima diligenza nella selezione delle banche dati.
Il Garante ha quindi sanzionato la società committente per 400.000 euro, in quanto titolare del trattamento dei dati, per non aver mai verificato che l’azienda incaricata dell’attività promozionale eseguisse correttamente le istruzioni previste nel contratto.
Alla seconda società, in quanto fornitore del servizio di marketing, il Garante ha vietato l’uso di dati provenienti da fonti che non rispettino i requisiti minimi di legittimità e ha imposto una sanzione di 200.000 euro.
Una terza società, coinvolta nell’istruttoria per acquisire informazioni, ha ricevuto una sanzione di 90.000,00 euro per non aver mai dato riscontro alle richieste del Garante, reiterando una condotta omissiva già oggetto di precedente sanzione.
Tutte le sanzioni sono state calcolate sulla base di vari parametri, tra il cui fatturato societario, il grado di collaborazione offerto e la gravità delle violazioni commesse.