Ministro Franco e Stanleybet, avvocato Agnello: Necessario un intervento del Ministro per dirimere la questione. Il sistema concessorio ha fatto il suo tempo è ora dell’autorizzatorio

Il Ministro dell’Economia Franco è tornato, con la sua relazione al Senato, sulla questione dell’imposta unica per gli anni 2011-2015 e la relativa pronuncia della Corte di Giustizia Europea. In particolare il riferimento sul documento presentato dal Ministro ha riguardato il contenzioso con la Stanleybet. Sulla questione Agimeg ha chiesto il parere dell’avvocato Daniela Agnello.

Lei all’epoca parlò di una decisione contraddittoria della Corte. E’ ancora di quel parere?

“La sentenza della Corte di Giustizia del 2020, ha lasciato irrisolti alcuni fondamentali quesiti interpretativi prospettati dal giudice nazionale. L’evidente contrasto, inoltre, con i precedenti giurisprudenziali della stessa Corte e soprattutto la palese contraddittorietà della motivazione resa, hanno impedito qualsiasi sviluppo positivo nell’ambito dei giudizi pendenti innanzi ai Giudici Tributari di tutta Italia.

L’esponenziale contenzioso in materia di Imposta Unica sulle scommesse continua, così, ad impegnare evidenti e rilevanti risorse umane ed economiche, sia pubbliche che private.

A far data dal 30 Giugno 2016, la società Stanleybet Malta Limited ha manifestato alla Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la propria disponibilità per il collegamento al totalizzatore nazionale con l’assolvimento degli obblighi conseguenti, compreso il pagamento dell’imposta unica. Nonostante già in quell’occasione il Ministero dell’Economia avesse sollecitato l’Amministrazione a fornire una risposta, l’ADM non ha riscontrato favorevolmente le innumerevoli istanze di pagamento delle imposte e, pertanto, di definizione del contenzioso pendente.

Ritengo sia necessario ed imprescindibile un intervento del Ministro Franco nell’obiettivo di supportare l’Amministrazione a dirimere la questione, consentendo il corretto contributo finanziario alle entrate erariali italiane.

La Corte di Cassazione ha definito, poi, la materia dell’imposta unica come diritto vivente.

Ciò implica, quindi, un continuo aggiornamento della giurisprudenza, sebbene attualmente non sia favorevole agli operatori esteri. Tuttavia, il Giudice di Legittimità Italiano, chiamato a pronunciarsi sul contenzioso, a tutt’oggi, non ha consentito il contraddittorio orale e non ha fornito esaustiva risposta alle innumerevoli istanze difensive.

Permangono, allora, i dubbi, gli interrogativi e le svariate questioni lasciate irrisolte dalla sentenza Stanleyparma.

La difesa di Stanleybet ha ottenuto il riconoscimento delle discriminazioni subite dalla società nell’accesso al sistema concessorio, dall’ultraventennale giurisprudenza nazionale e comunitaria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in forza della quale si è giunti – oramai con continuità – ad escludere l’applicazione di sanzioni penali e l’affermazione della piena liceità dell’attività.

Con le norme in materia di Imposta Unica il Legislatore italiano ha previsto un atto di imposizione fiscale con finalità chiara e precisa, ovvero quella di sanzionare l’attività di gioco illecita. Le contraddizioni quindi sono manifeste. E’ evidente che la sentenza in commento, a stretto rigore giuridico, non dovrebbe trovare applicazione per l’operatore Maltese e per i centri ad esso affiliati, che svolgono attività lecita, trasparente e regolare”.

Ci sono degli aggiornamenti sulla questione imposta unica per i CTD?

“I Centri trasmissione dati collegati all’operatore Stanleybet sono stati indagati per organizzazione di scommesse in assenza di concessione e licenza e, successivamente assolti con formula piena, per insussistenza del fatto, con disapplicazione della sanzione penale e prevalenza dei principi comunitari.

La Corte di Cassazione, in sede penale, ha recentemente ribadito che sono sostanzialmente equiparati ai luoghi di vendita del concessionario statale. A fronte di tale giurisprudenza ultraventennale, come si può chiedere ai CTD di pagare l’imposta unica prevista per le attività illecite con modalità, aliquote e sanzioni che arrivano sino al 240%?

L’imposta va chiesta al bookmaker che svolge attività di gioco lecito e trasparente, in qualità di unico obbligato principale, così come avviene per gli operatori nazionali”.

La questione tra la Stanleybet ed il mercato italiano del gioco pubblico tiene banco da molti anni. Quali sono, secondo lei, i passaggi fondamentali per arrivare finalmente a risolvere il contenzioso?

“Tre gare sono state dichiarate discriminatorie per l’operatore estero. Da giugno 2016 si attendono le nuove gare ma non sussistono i presupposti fattuali e normativi per una programmazione nel breve periodo. La pendenza dei procedimenti penali per gravi reati (poi sistematicamente archiviati per insussistenza del fatto) non ha consentito la regolarizzazione fiscale dei centri Stanleybet e il successivo rilascio di licenza di polizia. Oggi, accanto ai concessionari, troviamo i soggetti regolarizzati e i soggetti legittimati. Il sistema concessorio non pare adeguato all’evoluzione dei tempi. Sembrano maturi i tempi per iniziare a pensare ad un sistema autorizzatorio, finalizzato a rendere il mercato dei giochi equilibrato, controllato e competitivo”.

La Corte di Cassazione ha recentemente equiparato il rapporto tra concessionari ADM e la loro rete a quello di Stanleybet con i propri CTD. Un riconoscimento importante

“La recente sentenza della Corte di Cassazione ha censurato la Corte di Appello che non aveva tenuto conto delle mie istanze e dei motivi di ricorso, della giurisprudenza unionale e del costante orientamento interno di disapplicazione della sanzione penale e soprattutto della sostanziale equiparazione dei centri Stanleybet ai luoghi di vendita dei concessionari italiani.

La Corte ha riconosciuto la liceità della raccolta e della trasmissione delle giocate, della raccolta del denaro e del pagamento delle vincite così come avviene nei luoghi di vendita dei concessionari.

Ritengo allora che si debba procedere al successivo conseguenziale riconoscimento: il soggetto inciso dall’Imposta Unica deve essere unicamente il Bookmaker, il quale deve pagare le imposte alle stesse condizioni e modalità e termini dei concessionari in qualità di obbligato principale.

Nel contempo, i titolari dei centri che svolgono attività lecita e trasparente devono rimanere estranei a sanzioni penali, amministrative e tributarie”.