Le ingiunzioni fiscali notificate negli anni dal 2000 al 2017 rimaste impagate potranno forse essere rottamate, se così deciderà il Comune o altro ente locale – Provincia, Regione, Città metropolitana – che l’ha emesse, direttamente o tramite società collegate.
Il decreto crescita entrato in vigore recentemente ha previsto infatti che gli enti locali che riscuotono le proprie entrate, anche tributarie, per mezzo dell’ingiunzione fiscale (mezzo di riscossione diretta alternativo alla cartella esattoriale) possono decidere entro Giugno 2019 di concedere una “rottamazione” di quelle ancora non riscosse, consentendone il pagamento senza sanzioni (senza interessi nel caso di multe al codice della strada).
Le modalità di accesso, l’eventuale rateizzazione ottenibile e i termini di presentazione delle domande saranno autonomamente decisi dall’ente locale che dovrà pubblicare sul proprio sito l’atto adottato riguardo all’agevolazione con tutti i dettagli della stessa. L’ultima rata della rottamazione non potrà comunque scadere oltre il 30/9/2021.
Per legge la presentazione della domanda di rottamazione sospende i termini di prescrizione relativi al debito che però riprendono a decorrere in caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento dell’unica rata o di una delle rate.
Ricordiamo che l’ingiunzione fiscale è il mezzo di riscossione coattiva (disciplinato dal RD 639/1910) che molti enti locali utilizzano per le proprie entrate come multe, tributi, etc. al posto della cartella esattoriale, della quale ha praticamente gli stessi poteri.
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo