NORME PIÙ FAVOREVOLI PER IL DEBITORE IN CRISI

Decreto Ristori: anticipa l’entrata in vigore di una parte del Codice della Crisi di impresa. Più accessibili ed efficaci le procedure per rientrare dai debiti. Introdotto il “sovraindebitamento familiare”, ammessa la domanda del debitore incapiente.

Va verificata la meritevolezza del debitore ma anche l’operatore del credito deve essere prudente: è sanzionato il creditore che aggrava la situazione di indebitamento

Nel 2020 le domande per comporre le crisi presso la Camera Arbitrale di Milano si sono divise tra liquidazioni del patrimonio (53% dei casi), piani del consumatore (36%) e accordi di ristrutturazione del piccolo (o dell’ex) imprenditore (11%).

Il 25 dicembre è entrata in vigore una legge che aiuta famiglie e imprenditori in crisi per situazioni debitorie insostenibili. Le nuove norme rendono, infatti, più facile e agevole accedere alle “procedure da sovraindebitamento”, cioè per rientrare dai debiti. La nuova legge amplia la platea dei beneficiari e, per la prima volta, introduce il “debito familiare”, ovvero la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento, se conviventi. Oggi, inoltre, è possibile l’esdebitazione per il debitore totalmente incapiente, cioè l’uscita dai debiti del debitore (meritevole) che non può offrire ai creditori alcuna utilità.

Queste sono alcune delle novità contenute nella Legge di Conversione n.176/2020 del Decreto Ristori del 28 ottobre, pubblicata in G.U. il 24 dicembre (ed entrata, appunto, in vigore il 25) che, modificando la legge n.3/2012 sulle crisi da sovraindebitamento, ha di fatto anticipato una parte delle norme previste dal Codice della Crisi (l’intero corpus entrerà in vigore il 1° settembre 2021).

Le procedure da sovraindebitamento sono gestite dal 2016 dall’OCC – Organismo di composizione della crisi della Camera Arbitrale di Milano. L’Organismo è un ente terzo, imparziale, indipendente che aiuta privati, imprenditori ed ex imprenditori a uscire da una situazione debitoria insostenibile o eccessiva rispetto al proprio patrimonio. Per maggiori informazioni: Camera Arbitrale Milano Organismo Sovraindebitamento .

Semplificare è un atto positivo e le nuove norme facilitano l’accesso alle procedure di sovraindebitamento previste dalla legge” – ha dichiarato Rinaldo Sali, Vice Direttore della Camera Arbitrale di Milano e responsabile dell’Organismo di composizione. “La legge, tra l’altro, interviene in un momento cruciale: la crisi economica innescata dall’emergenza epidemiologica ha indebolito larghe fasce sociali. Questa situazione critica ha esteso i suoi effetti a nuove categorie e la legge infatti amplia la platea dei soggetti beneficiari. La situazione debitoria si è allargata e inasprita. Il nostro dovere, come Istituzione, è di aiutare attività economiche in bilico e recuperabili al circuito del mercato o far rientrare dai debiti cittadini oberati da situazioni difficili. Ristrutturare i debiti è un’operazione di ripristino della fiducia economica ma è anche un aiuto concreto ai singoli, i piccoli imprenditori e i singoli “debitori civili”, per i quali il destino personale e la realtà economica spesso sono una cosa sola. Le procedure di sovraindebitamento sono state usate poco sino ad oggi ma, con la nuova normativa, ci sono ora le premesse, culturali oltre che economiche, per una loro maggiore diffusione”.

L’OCC. L’OCC – Organismo per la Composizione della Crisi da sovraindebitamento – gestito dalla Camera Arbitrale di Milano opera, a rete, per conto delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano MonzaBrianza Lodi, Pavia, Sondrio, Varese e riceve i casi da tutti questi territori. L’Organismo è iscritto al n. 80 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.  DATI. Da dicembre 2016 a tutto il 2020 ha gestito 662 casi.  DESTINATARI: per la maggior parte si tratta di debitori civili (consumatori indebitati), piccoli imprenditori o ex imprenditori insolventi. Nei primi 3 anni dell’OCC si è vista una crescita progressiva del numero di casi: 84 nel 2017, 189 (+125%) nel 2018, 263 (+39%) nel 2019. Mentre nel 2020 si è registrata una flessione, 123 casi depositati (-53% sull’anno precedente), dovuta soprattutto agli interventi, positivi e giustificati, della normativa e emergenziale che ha sospeso cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e ingiunzioni. TEMPI MEDI: 300 giorni in media dalla domanda di gestione fino alla conclusione della pratica (cioè al deposito del piano o dell’accordo in Tribunale perché sia omologato dal giudice). COME FUNZIONA. Il debitore presenta una proposta per il rientro del debito o per la liquidazione del patrimonio. Il gestore della crisi (l’esperto) nominato dall’OCC analizza la situazione debitoria e la attesta in una relazione. Il Tribunale, su istanza del debitore, può omologare la proposta oppure rigettare l’istanza. Tre tipi di procedura: l’Accordo di ristrutturazione, riguarda il piccolo imprenditore o l’ex imprenditore e la proposta di accordo deve esser accettata dalla maggioranza dei creditori; il Piano del consumatore: è la proposta del debitore-consumatore (dunque non professionista) e non ha bisogno dell’assenso dei creditori per essere omologata dal giudice; la Liquidazione del patrimonio, quando il giudice nomina un liquidatore per destinare ai creditori le disponibilità e i beni del debitore, al netto di quelli essenziali per vivere. Si assiste, negli anni, a un incremento di questo tipo di procedura. Oggi più della meta dei casi gestiti è una liquidazione del patrimonio (54% dei casi nel 2020). Chi può accedere per legge al sovraindebitamento: il consumatore; l’imprenditore agricolo; la cd. start up innovativa; l’ex imprenditore; lo studio professionale; tutte le altre (piccole) imprese non fallibili (che, cioè, stanno sotto la cd. “soglia fallimentare”).

In 7 punti le novità della legge n. 176/2020 di conversione del Decreto Ristori

1) Sovraindebitamento familiare. E’ possibile presentare una procedura unica di composizione delle crisi da sovraindebitamento come membri di una stessa famiglia, se si tratta di conviventi o quando la situazione di crisi ha un’origine comune. Si considerano familiari i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e conviventi di fatto.

Si evitano così superflue ripetizioni di adempimenti procedurali e si riducono i costi che saranno suddivisi proporzionalmente tra i vari soggetti sovraindebitati, in proporzione ai rispettivi debiti.

2) Socio come consumatore. E’ incluso nella definizione di “consumatore” anche il consumatore che sia socio di una società di persone, purché il suo sovraindebitamento riguardi solo debiti personali.

3) Potere sostitutivo del giudice. Il giudice, anche quando l’amministrazione finanziaria non aderisce all’accordo, può omologarlo quando l’adesione sia decisiva ai fini della maggioranza e la proposta risulti comunque più conveniente per il fisco rispetto all’alternativa liquidatoria. Si tratta, quindi di un vero e proprio potere sostitutivo del giudice.

4) Disciplina di favore per il debitore incapiente. E’ stata introdotta l’esdebitazione (liberazione dal debito) per il debitore incapiente, cioè la persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità neppure in prospettiva futura, purché risulti meritevole e fatto l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni qualora sopravvengano utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori almeno per il 10%.

5) Meritevolezza. Vengono introdotte condizioni soggettive: il debitore-consumatore deve essere meritevole, cioè non deve avere determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; mentre il debitore-imprenditore, per accedere all’accordo di composizione, non deve aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

6) Sanzioni per il creditore che ha causato il sovraindebitamento. Si applicano sanzioni agli operatori del credito che lo concedono senza avere verificato il merito creditizio: il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento non potrà presentare osservazioni al piano né reclamo verso l’omologazione né far valere cause di inammissibilità a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

7) Norme transitorie. Le nuove norme contenute si applicano anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.