Obbligazioni Lehman: vittoria in appello

Una decisione che apre nuove prospettive di risarcimento per gli obbligazionisti Lehman che hanno tempo fino al 15 settembre per agire per evitare la prescrizione.

 

L’avvocato di Confconsumatori Milano Martino Bianchi ha ottenuto un’importante sentenza della Corte d’appello di Brescia con cui si afferma che nel 2008 le banche hanno venduto obbligazioni Lehman ai consumatori presentandole come titoli “sicuri” grazie al rating “A” e occultando, di fatto, che le obbligazioni erano ormai titoli a rischio elevato stanti la inattendibilità nel 2008 del rating A e la esistenza di plurimi fattori di rischio di segno negativo.

La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del marzo 2013 e ha condannato un noto istituto bancario italiano a risarcire 80.000 euro alla propria cliente per averle venduto, in due occasioni nel 2008, sempre senza le preventive ed appropriate informazioni previste per legge, obbligazioni Lehman Brothers, ossia le obbligazioni emesse dalla banca d’affari statunitense andata in default il 15 settembre 2008 nonostante avesse goduto sino a tale data di un più che positivo giudizio di rating (“A”), vale a dire il giudizio sul grado di solidità dell’emittente le obbligazioni.

 

Martino Bianchi ha difeso in giudizio l’associata Confconsumatori: «Le ragioni della decisione della Corte sono due – ha detto Bianchi – Da un lato la banca, in occasione di ciascun acquisto, ha comunicato alla cliente solamente il giudizio positivo di rating (“A”), omettendo di comunicare sia che tale giudizio era inattendibile, in quanto obsoleto (formulato parecchi mesi prima ogni acquisto), sia che tale giudizio era “non esaustivo”, in quanto concorrete con altri fattori di rischio a qualificare la classe di rischio complessiva delle obbligazioni Lehman. Dall’altro lato, tali altri fattori di rischio – dettagliatamente elencati nella sentenza di primo grado e tali da evidenziare una alta percentuale di probabilità di default – sono stati tutti occultati dalla banca alla cliente in occasione di ogni acquisto, benché la banca li conoscesse o fosse obbligata a conoscerli secondo criteri di diligenza professionale».

 

«È ormai noto – commenta l’avv. Bianchi – che le banche ben sapevano che, a seguito della crisi del gruppo Lehman iniziata nell’estate del 2007, le relative obbligazioni nel 2008 appartenevano, di fatto, ad una classe di rischio “alta”. Non solo le banche hanno taciuto tale circostanza ai propri clienti, fornendo informazioni “inappropriate, scorrette e fuorvianti” sulle obbligazioni Lehman, ma spesso hanno “raccomandato” le obbligazioni ai propri clienti benché tali strumenti finanziari non fossero loro raccomandabili in quanto “non adeguati” al profilo di rischio o alle conoscenze dei clienti».

 

I consumatori hanno pochi mesi per agire: infatti il diritto al risarcimento del danno si prescrive in dieci anni e il termine si calcola non dal giorno dell’acquisto, ma dal giorno del default (15.09.2008), ossia dal giorno in cui il danno è stato oggettivamente percepibile per l’investitore. «È comunque sempre opportuno interrompere quanto prima la prescrizione, – raccomanda Bianchi – che inizia così nuovamente a decorrere per altri dieci anni, tramite raccomandata».