Parere favorevole del Garante Privacy sui criteri di attribuzione e utilizzo della “Carta della cultura Giovani” e della “Carta del merito”.
Lo schema di regolamento, sottoposto al Garante dal Ministero della cultura, modifica in alcune parti la disciplina della già prevista Carta dello studente, disponendo che dal 2023 la Carta venga sostituita da due strumenti di promozione culturale per i giovani, cumulabili tra loro: la “Carta della cultura Giovani” e la “Carta del merito”.
Per accedere alla Carta della Cultura sarà necessario compiere diciotto anni a decorrere dall’anno 2023 e avere un ISEE non superiore a 35.000 euro. Per ottenere invece la “Carta del merito” occorrerà aver conseguito il diploma di maturità con una votazione di 100 centesimi.
Lo schema di regolamento introduce alcune variazioni della disciplina tra cui, nel caso in cui i beneficiari non abbiano piena capacità di agire, la possibilità che l’autenticazione attraverso SPID o CIE possa essere effettuata dal rappresentante legale, con le stesse modalità previste per il beneficiario.
Lo schema elenca poi i prodotti non acquistabili con il bonus, quali gli abbonamenti a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi. Sono invece, inclusi i corsi di danza.
Per quanto riguarda, invece, la registrazione degli esercenti tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata, lo schema prevede che i titolari o i legali rappresentanti degli esercenti indichino al momento della registrazione, anche l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Il Ministero della Cultura, in continuità con la procedura già seguita in occasione delle precedenti edizioni dell’iniziativa, ha sottoposto al parere del Garante anche lo schema di decreto del Segretario generale recante la disciplina delle modalità e dei tempi di gestione e conservazione dei dati personali.
L’Autorità ha ritenuto che le modifiche introdotte dal nuovo schema non presentino particolari criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali e le misure di sicurezza, previste dal decreto del Segretario generale del Ministero e dai relativi allegati, risultano adeguate al grado di rischio connesso ai trattamenti considerati.
Nel rilasciare il suo parere favorevole il Garante ha chiesto tuttavia che lo schema precisi che il trattamento realizzato attraverso i questionari somministrati dal Ministero della cultura a beneficiari ed esercenti, per la verifica dell’impatto della regolamentazione (“VIR”), debba riguardare esclusivamente dati anonimi e in forma aggregata.