PANDOROGATE: ANCHE LA CORTE D’APPELLO DI TORINO CONDANNA BALOCCO

CAMPAGNA DI BENEFICIENZA SCORRETTA CHE HA INGANNATO I CONSUMATORI

Sul caso del pandoro “Pink Christmas” griffato Chiara Ferragni arriva oggi una ulteriore batosta dalla Corte d’Appello di Torino che, con una nuova sentenza, conferma come la società Balocco abbia attuato una “pratica commerciale scorretta” a danno dei consumatori. Ne danno notizia Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e Adusbef, che sulla vicenda hanno avviato una azione inibitoria dinanzi alla giustizia torinese.
La società dolciaria aveva infatti presentato ricorso d’appello contro la decisione del Tribunale di Torino dello scorso aprile che, accogliendo le richieste delle tre associazioni, confermava la pratica scorretta messa in atto dall’azienda Balocco sul caso del pandoro griffato Ferragni e l’ingannevolezza dei messaggi lanciati al pubblico sulla campagna di beneficenza associata alla vendita del prodotto.
La Corte d’Appello di Torino, tuttavia, non solo ha rigettato le richieste della società, ma è tornata a condannare l’ingannevolezza della iniziativa avviata da Balocco e Chiara Ferragni.
Si legge nella sentenza della Corte (V sez. civ, Presidente Emanuela Germano Cortese, Relatore Silvia Orlando):
“La modalità con cui Balocco ha pubblicizzato e commercializzato il pandoro PinkChristmas costituisce pratica commerciale scorretta, in quanto contraria alla diligenza professionale e “idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge” (art. 20 comma 1 Cod. consumo); ingannevole (art. 20 comma 4 in relazione agli artt. 21 e 22) perché “contiene informazioni non rispondenti al vero o…induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio” e lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, con riferimento a “la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale” e “il prezzo o il modo in cui questo è calcolato”; anche quale omissione ingannevole (art. 22) in quanto “nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso”, “occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo” informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, e “induce o è idoneo ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso” […] Contrariamente a quanto dedotto nel motivo di reclamo, la comunicazione contenuta sul cartiglio del pandoro non era affatto chiara nel senso che non vi sarebbe stata una donazione successiva alla commercializzazione del pandoro che tenesse conto delle vendite effettuate; l’uso del verbo al tempo presente “sostengono…finanziando l’acquisto” (nel cartiglio, ma anche nei messaggi web e nei post Instagram) era invece idoneo ad ingannare il consumatore, in quanto ometteva di comunicare che la donazione era già stata fatta in passato e non vi era alcun sostegno o finanziamento in corso o da effettuare (l’unico che potesse essere influenzato dal numero di prodotti venduti); il consumatore riceveva quindi una comunicazione che lo induceva a ritenere che la donazione dovesse ancora essere effettuata nel futuro o fosse in corso nel presente, e che quindi fosse influenzata nella sua entità dal numero di prodotti venduti […] Come correttamente ritenuto dal Tribunale, anche la rilevante differenza di prezzo del “Pandoro PinkChristmas” rispetto al pandoro Balocco di equivalente composizione e peso, ha contribuito ad indurre nel consumatore il convincimento che nel maggior prezzo vi fosse una diretta contribuzione al reperimento dei fondi utili al progetto di beneficenza, pur tenendo conto dei costi per l’uso del marchio di Chiara Ferragni, per fornire un packaging peculiare, uno zucchero a velo rosa, uno stencil in cartoncino”.

Le sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello di Torino sono importanti perché spalancano le porte a risarcimenti in favore dei consumatori che hanno acquistato il prodotto – affermano Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e Adusbef – Tuttavia questa vicenda rappresenta una lezione amara: quando il marketing supera i limiti della trasparenza, le conseguenze possono essere devastanti, non solo per le aziende come Balocco, ma anche per le celebrità che prestano il proprio volto e la propria immagine.