Dopo la sentenza della Cassazione che boccia i conguagli retroattivi è pronta la lettera per bloccare la prescrizione. Confconsumatori si rivolgerà ad Arera e Antitrust…
Confconsumatori esprime soddisfazione per la recentissima sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto l’illegittimità delle ormai note “partite pregresse” del servizio idrico, che rappresentano conguagli tardivi addebitati ai consumatori in contrasto con il principio di irretroattività. Confconsumatori, che nel 2019 aveva già vinto in primo grado una causa in materia a Pontremoli, mette a disposizione dei consumatori i propri sportelli: il primo passo è la lettera per bloccare la prescrizione, nel frattempo l’associazione agirà sul piano istituzionale chiedendo alle Autorità Arera e Antitrust un confronto sul problema.
COSA SONO LE PARTITE PREGRESSE – Le “partite pregresse” sono conguagli tariffari approvati dai vari gestori dopo la delibera 643/2013 dell’allora Aeegsi (Autorità per l’Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico – oggi Arera -) che dava la possibilità alle Autorità di Ambito e ai vari gestori di prevedere retroattivamente detti conguagli, spalmati per gli anni successivi fino ad arrivare al 2022. Da quel momento, sono comparse in bolletta le voci “partite pregresse”, importi calcolati con meccanismi da azzeccagarbugli, non elevati ma invisi agli utenti perché costretti a pagare dei conguagli tariffari spettanti, secondo la delibera del 2013, ai gestori per il periodo precedente al trasferimento delle competenze del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) ad Aeegsi.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE – La Cassazione, con la sentenza n. 17959-21 stringata ma chiarissima, ha riconosciuto per la prima volta l’illegittimità delle partite pregresse. La Corte ritiene che la spettanza delle partite pregresse, definite dall’Autorità e adottate nell’esercizio del potere regolatorio in relazione al S.I.I., non può porsi in contrasto con il principio di irretroattività sancito dall’art 11 delle preleggi, il quale, appunto, rende illegittimo il meccanismo recuperatorio.
COSA POSSONO FARE I CONSUMATORI – Alla luce della recente sentenza, gli utenti potrebbero chiedere il rimborso di quanto pagato in questi anni sotto la voce partite pregresse. Confconsumatori aveva già ottenuto nel 2019 una prima vittoria in primo grado contro Gaia Spa a Pontremoli (116/2019) ora in appello. Inoltre, resta in attesa di pronuncia da parte della Cassazione l’ammissibilità della class action avviata in materia da altre associazioni in passato. In questo contesto, per prudenza e senso di responsabilità, Confconsumatori invita, per il momento, gli utenti a limitarsi all’invio di una lettera di messa in mora per bloccare la prescrizione al fine di ottenere la restituzione delle partite pregresse. Nel frattempo, Confconsumatori agirà sul piano istituzionale, chiedendo alle Autorità Antitrust e Arera di aprire un tavolo per la risoluzione del problema e, al contempo, monitorerà gli sviluppi della vicenda avviando cause pilota. Un modello di lettera è disponibile presso le sedi di Confconsumatori: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/
“È importante – dichiara Confconsumatori – far sentire la voce dei consumatori e portare avanti insieme questa battaglia di giustizia. Le nostre iniziative oltre che rivolte ai singoli, avranno come destinatario anche Arera e l’Antitrust, perché riteniamo che molteplici siano i profili censurabili della intera vicenda. Il servizio idrico integrato deve essere regolato da principi che guardano alla tutela dell’acqua come bene pubblico ed accessibile a tutti, a prezzi giusti, e non al profitto di società e aziende private”.