Tale inadempimento, che consiste nell’eludere deliberatamente l’applicazione di una politica comune dell’Unione nel suo insieme, costituisce una violazione inedita ed eccezionalmente grave del diritto dell’Unione…
Nel dicembre 2020 1 la Corte di giustizia ha dichiarato che l’Ungheria non aveva rispettato le norme del diritto dell’Unione in materia, segnatamente, di procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale e al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tale inadempimento riguardava la limitazione dell’accesso alla procedura di protezione internazionale, il trattenimento irregolare dei richiedenti tale protezione in zone di transito e la violazione del loro diritto di rimanere nel territorio ungherese in attesa di una decisione definitiva sul loro ricorso contro il rigetto della loro domanda, nonché l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Ritenendo che l’Ungheria non si fosse ancora conformata alla sentenza del 2020 (tranne per quanto riguarda le zone di transito, che l’Ungheria aveva già chiuso prima della pronuncia di tale sentenza), la Commissione europea ha presentato un nuovo ricorso per inadempimento diretto all’applicazione di sanzioni pecuniarie.
Nella sua sentenza, la Corte accerta che l’Ungheria non ha adottato le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del 2020 per quanto riguarda l’accesso alla procedura di protezione internazionale, il diritto dei richiedenti tale protezione di rimanere in Ungheria nell’attesa di una decisione definitiva sul loro ricorso contro il rigetto della loro domanda e l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare. In tal modo detto Stato membro, violando il principio di leale cooperazione, evita deliberatamente di applicare la politica comune dell’Unione in materia di protezione internazionale nel suo insieme, nonché le norme sull’allontanamento dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare. Tale comportamento costituisce una minaccia importante per l’unità del diritto dell’Unione che pregiudica in modo straordinariamente grave tanto gli interessi privati, segnatamente quelli dei richiedenti asilo, quanto l’interesse pubblico. In particolare, l’inadempimento dell’Ungheria, che ha l’effetto di trasferire agli altri Stati membri la responsabilità, anche sul piano finanziario, di garantire, conformemente al diritto dell’Unione, l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, il trattamento delle loro domande e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, arreca un pregiudizio grave al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri.
Poiché tale inadempimento costituisce una violazione inedita ed eccezionalmente grave del diritto dell’Unione, la Corte condanna l’Ungheria a versare una somma forfettaria di 200 milioni di euro e una penalità di 1 milione di euro per ogni giorni di ritardo2.