La Vitra, una società svizzera che fabbrica mobili di design, è titolare di diritti di proprietà intellettuale su talune sedie concepite dai coniugi, nel frattempo deceduti, Charles e Ray Eames, cittadini degli Stati Uniti d’America. Tra tali mobili, figura in particolare la Dining Sidechair Wood, realizzata nell’ambito di un concorso di progettazione di mobili organizzato dal Museum of Modern Art di New York (Stati Uniti) ed esposta in tale museo a partire dal 1950.
La società Kwantum, che gestisce, nei Paesi Bassi e in Belgio, una catena di negozi di mobili per interni, ha commercializzato una sedia, denominata «sedia Paris», in asserita violazione dei diritti d’autore della Vitra sulla Dining Sidechair Wood. Quest’ultima ha adito i giudici dei Paesi Bassi al fine, in particolare, di far cessare tale commercializzazione. In tale contesto, la Corte suprema dei Paesi Bassi ha deciso di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia relative alla tutela, ai sensi della direttiva 2001/29 1, dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), di cui può godere, all’interno dell’Unione, un’opera delle arti applicate proveniente da un paese terzo e il cui autore non è un cittadino di uno Stato membro.
Nel diritto internazionale, la Convenzione di Berna 2 prevede che gli autori che siano cittadini dei paesi firmatari godono, negli altri paesi firmatari, in linea di principio, degli stessi diritti degli autori nazionali. Un’eccezione a tale principio riguarda tuttavia la tutela delle opere delle arti applicate. A tal riguardo, le parti contraenti hanno stabilito una clausola di reciprocità sostanziale secondo cui le opere delle arti applicate originarie dei paesi nei quali simili opere sono protette unicamente in quanto disegni o modelli non possono rivendicare, negli altri paesi firmatari, il cumulo di tale protezione con la tutela del diritto d’autore.
A tal riguardo, la questione sottoposta dalla Corte suprema dei Paesi Bassi alla Corte di giustizia è se gli Stati membri siano ancora liberi di applicare, alle opere delle arti applicate originarie dei paesi terzi, la clausola di reciprocità sostanziale, contenuta nella Convenzione di Berna, che protegge tali opere soltanto in forza di un regime speciale, sebbene il legislatore dell’Unione non abbia previsto una tale limitazione.
Nella sua sentenza, la Corte di giustizia risponde in senso negativo: nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/29, gli Stati membri non sono più competenti ad attuare le disposizioni pertinenti della Convenzione di Berna.
Innanzitutto, la Corte chiarisce a tal riguardo che una situazione in cui una società rivendica una tutela in forza del diritto d’autore di un oggetto delle arti applicate commercializzato in uno Stato membro, purché un siffatto oggetto possa essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29, rientra nell’ambito di applicazione materiale del diritto dell’Unione.
La Corte constata poi che il legislatore dell’Unione, adottando tale direttiva, ha necessariamente preso in considerazione tutte le opere per le quali viene richiesta la tutela nel territorio dell’Unione, dato che, peraltro, detta direttiva non include criteri relativi al paese d’origine di tali opere o alla cittadinanza dei loro autori. La Corte aggiunge che l’applicazione della clausola di reciprocità sostanziale contenuta nella Convenzione di Berna rimetterebbe in discussione l’obiettivo della direttiva 2001/29, che consiste nell’armonizzazione del diritto d’autore nel mercato interno, poiché, in applicazione di detta clausola, le opere delle arti applicate originarie dei paesi terzi potrebbero essere trattate in maniera diversa in differenti Stati membri.
Infine, la Corte sottolinea che, poiché i diritti di proprietà intellettuale in questione sono tutelati dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, ogni limitazione di tali diritti deve essere, in conformità all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, prevista dalla legge. Orbene, spetta al solo legislatore dell’Unione determinare se occorra limitare la concessione, nell’Unione, dei diritti previsti dalla direttiva 2001/29.
In tali circostanze, uno Stato membro non può avvalersi della Convenzione di Berna per esonerarsi dagli obblighi derivanti da tale direttiva.
Uno Stato membro non può pertanto, in deroga alle disposizioni del diritto dell’Unione, applicare la clausola di reciprocità sostanziale contenuta nella Convenzione di Berna nei riguardi di un’opera il cui paese d’origine siano gli Stati Uniti d’America.