Tuttavia, è necessario anche che la persona indagata non sia stata privata della possibilità concreta ed effettiva di avvalersi di un avvocato, se necessario ricorrendo al gratuito patrocinio, e che detta persona abbia avuto, così come, eventualmente, il suo avvocato, il diritto di accedere al proprio fascicolo e di far valere tale violazione entro un termine ragionevole…
Due persone che si trovavano di notte vicino ad un automezzo pesante in un parcheggio di un’impresa hanno attirato l’attenzione di agenti di polizia giudiziaria, i quali hanno subito avviato un’indagine per il reato in flagranza di furto di carburante. Queste persone sono state interrogate sul posto senza che venissero loro notificati i loro diritti e sono state successivamente poste in stato di fermo. Soltanto un po’ più tardi esse hanno ricevuto la notifica dei loro diritti, segnatamente quello di restare in silenzio.
Nell’ambito del procedimento penale, il Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (Tribunale penale di Villefranche sur Saône, Francia) ritiene che, a causa di questa notificazione tardiva, i diritti delle persone perseguite, garantiti dal diritto dell’Unione 1, siano stati violati. Date tali circostanze, la perquisizione del veicolo, la sottoposizione a fermo dei sospettati e tutti gli atti che ne derivano dovrebbero, in linea di principio, essere annullati. Consta però che la Corte di cassazione francese ha interpretato il codice di procedura penale nel senso che esso vieta ai giudici di merito di rilevare d’ufficio la violazione dell’obbligo di informare prontamente la persona indagata o imputata del suo diritto di restare in silenzio.
Il Tribunal correctionnel chiede di conseguenza alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione osti ad un siffatto divieto di rilevare d’ufficio tale questione.
Nella sentenza emessa in data odierna, la Corte statuisce che il divieto imposto al giudice penale di merito di rilevare d’ufficio la violazione in questione ai fini dell’annullamento del procedimento penale rispetta, in linea di principio, il diritto ad un ricorso effettivo e a che la propria causa venga esaminata equamente, nonché i diritti della difesa, qualora le persone indagate o imputate o il loro avvocato abbiano avuto la possibilità concreta ed effettiva di far valere la violazione di cui trattasi entro un termine ragionevole e abbiano a tal fine potuto beneficiare dell’accesso al fascicolo.
La Corte sottolinea tuttavia che, al fine di assicurare l’effetto utile del diritto di restare in silenzio, tale considerazione vale soltanto a condizione che le persone indagate o imputate abbiano avuto la possibilità concreta ed effettiva, nel corso del periodo di tempo di cui disponevano per far valere tale violazione, di esercitare il diritto di avvalersi di un avvocato, così come sancito dal diritto dell’Unione e così come agevolato dal meccanismo di ammissione al gratuito patrocinio. La Corte precisa inoltre che, se queste stesse persone rinunciano a detta possibilità, esse sono tenute, in linea di principio, a sopportare le eventuali conseguenze di tale rinuncia qualora quest’ultima abbia avuto luogo in conformità alle condizioni previste dal diritto dell’Unione. Quest’ultimo prevede in particolare che la persona indagata o imputata deve aver ricevuto, oralmente o per iscritto, informazioni chiare e sufficienti, in un linguaggio semplice e comprensibile, sul contenuto del diritto di avvalersi di un avvocato e sulle eventuali conseguenze di una rinuncia a quest’ultimo e che la rinuncia deve essere espressa in maniera volontaria e inequivocabile.