Pubblicità ingannevole: l’Antitrust sanziona Iliad per 1,2 milioni di euro

L’AGCM ha dato ragione ai consumatori: con esposto del 19.4.21 Confconsumatori, assistita dall’avv. Antonio Pinto, aveva chiesto all’Antitrust di accertare e dichiarare che Iliad aveva messo in atto pubblicità ingannevoli per promuovere alcune offerte commerciali

I FATTI – Lo scorso martedì l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un’istruttoria nei confronti di Iliad Italia S.r.l. decidendo per la società una sanzione di 1.200.000 euro per l’omissione e la formulazione ingannevole di informazioni essenziali sulle offerte di telefonia mobile – che includono servizi con tecnologia 5G – e per la formulazione ingannevole di un messaggio promozionale relativo a una di queste offerte.

 

L’Autorità ha accertato che Iliad, violando gli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, ha pubblicizzato alcune offerte di telefonia mobile, enfatizzandone la compatibilità con la più recente tecnologia 5G (laddove inclusa) ma omettendo o fornendo in modo poco chiaro l’informazione sulle condizioni indispensabili per usufruire di tale tecnologia, come la verifica della copertura territoriale della rete 5G di Iliad e il possesso di un dispositivo compatibile con la specifica tecnologia 5G supportata dalla rete dell’operatore.

 

POCA CHIAREZZA PER I CONSUMATORI – Queste comunicazioni promozionali sono risultate, dunque, poco chiare e non idonee a far comprendere al consumatore che, per poter usufruire della rete di quinta generazione inclusa nelle offerte promosse da Iliad, fosse necessario essere sotto la copertura geografica della rete 5G di tale operatore e che fosse indispensabile possedere un dispositivo abilitato a questa specifica rete. Infatti uno smartphone, anche abilitato in generale al 5G, non può assicurare la fruizione della rete 5G di Iliad, laddove non sia compreso tra gli apparati abilitati alla navigazione su tale rete.

 

Inoltre, l’Antitrust ha accertato che Iliad ha utilizzato il claim “100 giga, minuti e sms illimitati in Italia e Europa” in un sms inviato ai propri ex clienti per promuovere l’offerta “Flash 100 5G”. Il testo di questo messaggio è stato ritenuto dall’Autorità idoneo a indurre in errore il consumatore sul contenuto dell’offerta, poiché egli poteva ritenere che i 100 GB inclusi nell’offerta fossero tutti utilizzabili per il traffico in Europa mentre in realtà, in caso di connessione da altri Paesi europei, il traffico incluso nell’offerta era di soli 6 GB.

 

Secondo Mara Colla, presidente di Confconsumatori: “Si conferma il ruolo fondamentale dell’Antitrust nel verificare la correttezza dei comportamenti degli operatori, anche sulla base degli esposti promossi dalle Associazioni dei consumatori. I cittadini hanno diritto a informazioni veritiere, corrette e complete, per ottenere le quali è necessario mettere mano alla normativa vigente a tutela del consumatore”.